Prima sentenza di appello sulla contrattazione integrativa d’istituto

24.05.2013

La questione è già stata oggetto di numerose sentenze di primo grado, tutte favorevoli ai dirigenti scolastici che hanno escluso dalla contrattazione integrativa le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola con l’unica eccezione del Tribunale di Lucca (la cui sentenza è stata, peraltro, già appellata davanti alla Corte territoriale di Firenze).

Su tali materie il dirigente scolastico è tenuto a elaborare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure organizzative e di gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti.

La sentenza in questione, la n. 5163/2013, è stata depositata in data 26 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) e ha rigettato l’appello, proposto dalla Federazione Gilda Unams, contro la sentenza del 28 novembre 2011 con cui il Tribunale di Napoli aveva già accolto l’interpretazione prima descritta. La Gilda riteneva che i dirigenti scolastici disponessero di “poteri più limitati rispetto agli altri dirigenti pubblici” ma la Magistratura del Lavoro le ha dato torto.

Alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza di Napoli:

Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d’istituto.

La ratio legis degli ultimi interventi normativi tende a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali e pertanto si porrebbe in insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.

Il legislatore, nella scelta dell’espressione “misure inerenti la gestione delle risorse umane” contenuta nell’art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.

Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative.

a cura di Rosalba Picerno