Corte di Giustizia Europea, sentenza nelle cause riunite C-159/12, C-160/12, C-161/12, in tema di libertà di stabilimento e limitazioni di vendita alle parafarmacie

19.05.2013

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza nelle cause da C-159/12 a C-161/12, ha reso la sua pronuncia pregiudiziale in materia di libertà di stabilimento. In particolar modo, le controversie concernono il divieto di vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica nelle parafarmacie.

Oggetto del questione: Libertà di stabilimento – Art. 49 del TFUE- Sanità pubblica – Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente.

Nello specifico, tre farmaciste, iscritte all’ordine dei farmacisti di Milano, hanno chiesto alle ASL competenti e ai Comuni interessati, al Ministero della Salute e all’Agenzia Italiana del Farmaco, l’autorizzazione a vendere nelle rispettive parafarmacie medicinali, sia ad uso umano che per uso veterinario, soggetti a prescrizione medica, ma interamente a carico del cliente. Essendo state tali richieste respinte in virtù del fatto che la vigente normativa nazionale in materia ammette la vendita di tale categoria di medicinali unicamente nelle farmacie, le ricorrenti hanno proposto ricorso presso il TAR Lombardia sostenendo che la medesima normativa, nella parte in cui prevede il divieto di vendita dei suddetti medicinali nelle parafarmacie, è contraria al diritto dell’Unione.

Il TAR Lombardia ha sospeso i procedimenti e ha rivolto la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea:  se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, fissati agli articoli 49 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, siano contrari ad una normativa nazionale che non consente ad un farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale, ma tuttavia non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di vendere, nella propria parafarmacia, anche i medicinali soggetti a prescrizione medica, interamente a carico del cliente e non del Servizio sanitario nazionale.

Dispositivo: il divieto fissato dalla normativa nazionale non è contrario al diritto dell’Unione, ma trova giustificazione nella necessità di assicurare alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, finalità che rientra nel più ampio obiettivo di tutela della salute.

Per la Corte, infatti, “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente”.

Per ulteriori informazioni sulla pronuncia

Comunicato stampa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-12/cp130155it.pdf

Testo della sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145245&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=122459

a cura di Giorgiana Grazioli