Una scuola rigidamente  regolata a livello ministeriale, con prescrizioni che riguardano gli  anticipi di iscrizione, l´organizzazione del personale docente, i piani  di studio, gli orari delle lezioni, del tempo mensa e delle “attività  facoltative”. Il tutto senza tenere in alcun conto le competenze della  Regione e delle Autonomie scolastiche, sancite dalla Costituzione e  ulteriormente precisate dalla sentenza n.13/2004 della Corte  Costituzionale (riguardante la competenza della Regione rispetto alla  definizione e all´organizzazione degli organici dei docenti). Per questo  la Regione Emilia-Romagna ha impugnato per illegittimità costituzionale  8 articoli del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente  le “Definizioni generali relative alla scuola dell´infanzia e al primo  ciclo dell´istruzione a norma dell´articolo 1 della legge 28 marzo 2003,  n.53”. Il ricorso della Regione riguarda dunque il primo decreto  attuativo della legge Moratti, riguardante la scuola d´infanzia,  elementare e media. 
In sostanza, il ricorso impugna le norme  relative agli anticipi delle iscrizioni, all´organizzazione oraria,  all´insegnante tutor, ai piani di studio, alla definizione e  all´organizzazione del personale docente: tutti aspetti fondamentali –  ha commentato l´assessore Mariangela Bastico – che connotano l´idea di  scuola così come definita dalla legge Moratti.
Alla Consulta anche l’Emilia Romagna
13.05.2004