Con la circolare n. 16 del 20 marzo 2003 relativa alle funzioni di  controllo sulle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Economia e  delle Finanze ha specificato che gli istituti scolastici non possono  rivolgersi a revisori dei conti per il controllo dei loro bilanci, bensì  rimangono subordinati alla verifica di gestione delle ragionerie  provinciali dello Stato. La puntualizzazione ha fatto seguito alle  sollecitazioni di alcuni dirigenti scolastici, secondo i quali  l’applicazione dell’art. 57 del nuovo regolamento di contabilità delle  scuole  (di cui al decreto ministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001)  avrebbe attribuito i controlli di regolarità amministrativa e contabile  esclusivamente al collegio dei revisori dei conti. 
Tale tesi non è  stata ritenuta condivisibile dal Ministero dell’Economia e delle  Finanze, che ha basato le proprie argomentazioni sulla constatazione per  cui le istituzioni scolastiche, nonostante il riconoscimento della  personalità giuridica conseguente alla legge n. 59 del 1997, continuano a  rimanere amministrazioni statali. Due sono le principali argomentazioni  addotte a sostegno della tesi proposta: da una parte, la constatazione  che, anche prima della legge n. 59 del 1997, alcuni istituti scolastici  (in particolare gli istituti tecnici e professionali) erano dotati di  una propria personalità giuridica, senza per questo essere ritenuti  estranei all’amministrazione statale; dall’altra parte, la verifica che  le risorse finanziarie destinate alle scuole corrispondono a specifici  stanziamenti di bilancio nello stato di previsione del Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mentre i contributi a  favore di enti ed organismi non statali fanno riferimento alle  imputazioni di spesa della categoria generica di “interventi”. Per  questi motivi, i bilanci delle scuole, che producono effetti indiretti  sul bilancio statale, devono continuare ad essere subordinati alla  verifica di gestione delle ragionerie provinciali dello Stato. 
In  relazione ai controlli, la circolare ministeriale provvede anche a  chiarire il significato autentico della disposizione di cui all’art.57  del decreto n. 44 del 2001, specificando che la norma non implica che le  funzioni di controllo proprie del collegio dei revisori hanno assorbito  quelle degli uffici di ragioneria, bensì che la medesima mantiene alle  ragionerie provinciali un controllo preventivo (di sola legalità, privo  di qualsiasi intrusione nel merito dell’interesse pubblico perseguito)  su tutti gli atti amministrativi degli istituti scolastici che  implichino un onere a carico del bilancio statale. 
Al di là del  dibattito specifico relativo ai controlli di regolarità dei bilanci  delle scuole, la circolare amministrativa offre interessanti spunti di  riflessione sull’effettiva portata dell’autonomia funzionale  riconosciuta agli istituti scolastici dalla legge n. 59 del 1997, nonché  sul valore pratico del riconoscimento della personalità giuridica a  favore di questi ultimi. In linea di massima, la circolare ministeriale  in esame sembra distinguere in maniera netta la maggiore autonomia  organizzativa riconosciuta alle scuole dalla loro riconduzione  all’amministrazione statale, rilevando come il perseguimento ed il  potenziamento della prima non possa prescindere dal mantenimento di un  forte legame istituzionale con la politica, soprattutto finanziaria,  dello Stato. Rimane, tuttavia, da valutare se queste due parallele  esigenze sono effettivamente conciliabili tra di loro.
L’autonomia scolastica e i controlli di bilancio delle ragionerie provinciali dello Stato
04.06.2003