Anche in Italia si potrà conseguire la laurea on line: è questo il  contenuto del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003 con cui sono state  approvate le procedure di accreditamento per Università ed Enti privati  che tengono corsi di studio a distanza, tramite Internet. Grazie a  questo decreto potranno essere rilasciati diplomi di laurea, laurea  specialistica, specializzazione e dottorato di ricerca mediante Internet  e l’Italia potrà finalmente vantare un posto ‘privilegiato’ nella  graduatoria dei paesi che seguono la strada dell’e-learning e, al tempo  stesso, permettere a quelle fasce della popolazione che finora sono  state escluse dalla formazione universitaria, di cominciare o continuare  il loro percorso di studi.
Si può, dunque, dire che con la  previsione di un’Università ‘virtuale’ o telematica (come la definisce  il Decreto stesso all’art.2, comma 2), che richiederà sicuramente costi  inferiori, si cercherà di rendere la formazione universitaria  accessibile a molti. Del resto, come sottolinea il Ministro Stanca,  l’e-learning è tra gli obiettivi principali che la Comunità Europea si è  posta in vista della realizzazione concreta dell’Information Society.
Come  sancisce lo stesso Decreto, infatti, i corsi on line sono organizzati  al fine di valorizzare al massimo, pur nel rispetto delle specificità  dei contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialità  dell’Information & Communication Technology e in particolare: 
a)  la multimedialità, valorizzando un’effettiva integrazione tra diversi  media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; 
b)   l’interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di  studio personalizzati e di ottimizzare l’apprendimento; 
c)   l’interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di  comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti  collettivi di apprendimento; 
d)  l’adattività, ovvero la possibilità  di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla  base delle performance e delle interazioni dell’utente con i contenuti  online; 
e)  l’interoperabilità dei sottosistemi, per il riutilizzo e  l’integrazione delle risorse, utilizzati e/o generati durante  l’utilizzo dei sistemi tecnologici. 
Gli Enti accreditati ad  istituire corsi di studio a distanza sono, a norma dell’art. 2 del  Decreto in esame, le Università degli studi statali e non statali che  utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche caratterizzate da: 
a)   l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali  didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull’interattività  con i docenti/tutor e con gli altri studenti; 
b)  l’impiego del  personal computer, eventualmente integrato da altre interfacce e  dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso  di apprendimento; 
c)  un alto grado di indipendenza del percorso  didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico; 
d)   l’utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e  modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche  degli utenti finali e ai percorsi di erogazione; 
e)  il  monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il  tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di  valutazione e autovalutazione.
I criteri e requisiti per l’accreditamento dei corsi di studio sono  illustrati all’art. 4 del D.M. in analisi.  In particolare,  l’organizzazione dei corsi stessi deve: 
a) esplicitare le modalità, i  piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi  che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio  offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on line prima  dell’inizio delle attività e dovrà: individuare gli standard tecnologici  e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei  dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on  line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; indicare i  tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo  certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi  dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale; 
b)   prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per  l’adesione ai servizi erogati dalle università telematiche contemplando  altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su  richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente  stesso il completamento del proprio ciclo formativo; 
c)  prevedere  che il materiale didattico erogato ed i servizi offerti, siano  certificati da un’apposita commissione composta da docenti universitari;  
d)  garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le  misure di sicurezza previste dalla vigente normativa; 
e)  consentire  la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la  selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la  diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
La valutazione degli studenti delle università telematiche, tramite  verifiche di profitto, è svolta presso le sedi delle università stesse,  da parte dei professori universitari e ricercatori. Questi ultimi  saranno reclutati dalle Università on line secondo quanto stabilito  dalla legge 3 luglio 1998, n. 210. 
Per ulteriori informazioni sul  testo del Decreto è possibile consultare il sito internet: www.giurdanella.it