Al centro di un aspro  dibattito in dottrina è il problema relativo alla presentazione delle  referenze bancarie da parte delle imprese agli Organismi di attestazione  al fine di ottenere la qualificazione e, nel periodo transitorio, alle  Stazioni Appaltanti che ne fanno specificamente richiesta nei bandi di  gara per valutare la presenza dei requisiti economico-finanziari.
Nell’ambito  dei requisiti necessari per la dimostrazione della capacità economica e  finanziaria, come è noto, l’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000 richiede la  presentazione di ” idonee referenze bancarie “.
Le Stazioni  Appaltanti, nonché la stessa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici  nella determinazione intitolata ” Tipologie unitarie dei bandi di gara”,  hanno interpretato tale inciso nel senso che fra i criteri di  ammissibilità alle gare o all’attestazione le imprese debbano presentare  le dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria ed economica ” in  numero non inferiore a due”.
L’interpretazione testè riportata non  solo contrasta con la realtà operativa del settore, atteso che molte  imprese, infatti, lavorano con un solo istituto di credito, ma  soprattutto tale interpretazione non appare condivisibile in relazione  alla normativa fissata dal D.P.R. n. 34/2000 che, in particolare, pone  un esplicito divieto alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione  nel richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli da quest’ultimo  tassativamente prescritti.
In proposito, va chiarito che  l’espressione ” idonee referenze bancarie ” utilizzata dal legislatore  del D.P.R. n. 34/2000 sebbene sia, da quest’ultimo, usata al plurale,  non va per ciò stesso inesorabilmente intesa come esplicita richiesta  della presentazione di idonee referenze provenienti da almeno due  istituti bancari diversi.
Come è noto, l’impresa che intrattiene  rapporti con un istituto di credito evidentemente da quest’ultimo è  considerata fidata solo se in ripetuti e duraturi rapporti ha dimostrato  di essere sempre adempiente alle proprie obbligazioni: ne discende,  dunque, che la banca allorchè si fa garante documentalmente della  constatata correttezza di un’impresa chiaramente garantisce la  correttezza da quest’ultima avuta per una serie di rapporti commerciali  e, quindi, rilascia per la stessa <<idonee referenze  bancarie>>.
D’altronde, se così non fosse, non si  comprenderebbe perché il legislatore, da una parte, avrebbe ritenuto più  affidabile un’impresa solo in quanto quest’ultima possa disporre di  idonee referenze bancarie provenienti da più istituti di credito anziché  da un unico istituto mentre, dall’altra, non avrebbe ritenuto opportuno  esplicitarlo con termini più precisi di quelli scelti con l’art. 18,  comma 2, lett. a), che chiaramente sono suscettibili di diverse  interpretazioni.
Ciò appare ancor più incomprensibile se solo si  considera che il requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett. a),  risulta tra quelli indispensabili e tassativamente fissati dal  legislatore per attestare il possesso da parte dell’impresa della  capacità economica-finanziaria per la partecipazione agli appalti  pubblici.
Del tutto ingiustificata, peraltro, risulterebbe essere una  richiesta così restrittiva della libertà di scelta delle imprese: ciò  non solo perché, come sopra già detto, essa non trova alcun riscontro  nella valutazione dell’affidabilità di un’impresa, ma soprattutto perché  essa lede un evidente diritto di quest’ultima di scegliere con chi  effettivamente lavorare e, quindi, se lavorare con un unico ente  bancario oppure con più istituti bancari.
Non va dimenticato,  infatti, che le medie e piccole imprese ottengono notevoli ed ingenti  vantaggi economici allorchè intrattengono rapporti fiduciari con un  unico istituto di credito e, dunque, per le predette imprese il doversi  rivolgere ad almeno due istituti di credito per poterne ottenere, sia  per il periodo transitorio che per quello a regime, le referenze  necessarie, potrebbe significare rendere ancor più difficile la loro  partecipazione agli appalti pubblici: si determinerebbe così una  situazione di forte restrizione della concorrenza nel predetto settore  in quanto, da una parte, si favorirebbero sempre di più le grandi  imprese che quasi sempre intrattengono rapporti commerciali con più  istituti di credito mentre, dall’altra, si creerebbero ulteriori  difficoltà all’ingresso delle imprese piccole o medie agli appalti per  la realizzazione di opere pubbliche.
Recentemente, anche l’ANIEM –  evidentemente sensibile ai problemi suesposti – ha sollecitato  l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ad esprimersi al più presto  sul problema relativo alla presentazione delle referenze bancarie da  parte delle imprese agli Organismi di Attestazione.
Sul punto,  dunque, è evidente la necessità di un nuovo ed urgente intervento  chiarificatore dell’Autorità, anche sotto l’ulteriore profilo della  opportunità che nel periodo tansitorio le Stazioni Appaltanti assumano  una << coerenza comportamentale >> riguardo ai requisiti  richiesti nei bandi di gara alle imprese concorrenti. 
In merito al  problema delle referenze bancarie e della documentazione che le imprese  hanno l’onere di presentare per dimostrare il possesso del requisito di  cui all’art. 18, comma 2, lett.b), del D.P.R. n. 34/2000, ulteriori  perplessità sorgono rispetto all’ipotesi di una partecipazione ad una  gara d’appalto in Associazione Temporanea di Impresa, considerato che,  in tal caso, non può più ridursi il problema prima trattato alla  necessità che un’impresa ottenga il rilascio delle referenze da uno o  due istituti bancari, bensì è necessario interrogarsi sul come e, in  particolare, su quanti istituti di credito dovranno rilasciare idonee  referenze bancarie, atteso che sicuramente le imprese che partecipano in  associazione sono più di una.
Ebbene, nonostante il legislatore del  D.P.R. n. 34/2000 si sia astenuto completamente dall’esaminare la  questione, – al riguardo, infatti, esiste un vero vuoto normativo –  tuttavia, si ritiene che anche in tale ipotesi una possibile risposta  discende immediatamente dal significato che si sceglierà di dare  all’inciso ” idonee referenze bancarie “.
Se si opta, infatti, per la  soluzione che ammette la possibilità per la singola impresa di  dimostrare la capacità economico-finanziaria grazie alla presentazione  di idonee referenze rilasciate da un unico istituto di credito, allora  nel caso di una Associazione Temporanea di Imprese non si può non  consentire a queste stesse imprese di depositare in sede di gara o di  attestazione referenze bancarie provenienti da un numero di istituti di  credito uguale a quello delle imprese che compongono la riunione.
Se  si sceglie, invece, di aderire alla interpretazione che vuole già per la  singola impresa il possesso di referenze bancarie provenienti da almeno  due istituti di credito, è dunque evidente che, qualora ricorra  l’ipotesi di una Riunione Temporanea di Imprese le predette referenze  dovranno essere due per ogni associato.
Concludendo, quindi, si  ritiene che, prima che l’Autorità si pronunci sulla questione suesposta,  nel periodo transitorio alle imprese che concorrono a gare per  l’affidamento di appalti pubblici non resta che adeguarsi a quanto  richiesto di volta in volta dalle Stazioni Appaltanti nei bandi di gara  in quanto, come è noto, il bando di gara è la lex specialis della gara  d’appalto per il cui affidamento si concorre e, dunque, ad essa  l’impresa non può sottrarsi ammenocchè non provveda tempestivamente ad  impugnarla dinanzi alle competenti sedi giudiziarie.
Riguardo,  invece, alla presentazione delle referenze bancarie da parte delle  imprese agli Organismi di attestazione al fine di ottenere la  qualificazione, qualora l’interpretazione dell’art. 18, comma 2, lett.  a) sposata dalla SOA alla quale ci si è rivolti per l’attestazione sia  quella più restrittiva che, dunque, richiede alle imprese il possesso di  dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria ed economica ” in  numero non inferiore a due “, considerato che non tutte le SOA hanno  aderito alla suddetta tesi, l’impresa si ritiene che possa in qualsiasi  momento rivolgersi ad un altro Organismo di Attestazione: chiaramente  caricandosi di tutti gli oneri e le spese conseguenti alla necessità di  rescindere il contratto già stipulato e di firmarne conseguentemente uno  nuovo con una SOA diversa, questa volta, però, favorevole alla tesi  meno restrittiva relativamente all’articolo di cui sopra.
Si  consiglia, pertanto, a tutte le imprese di valutare preventivamente gli  orientamenti assunti dai vari Organismi di Attestazione scegliendoli,  evidentemente, anche in base alle proprie e specifiche esigenze  imprenditoriali.
Il nuovo sistema di qualificazione nei lavori pubblici. Requisiti di ordine speciale: l’art. 18, comma 2, lett. a), del d.p.r. n. 34/2000 e il problema delle “idonee referenze bancarie”
20.09.2001