L’art.24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) pone  alcuni problemi interpretativi che assumono particolare rilievo in  considerazione della delicatezza della materia su cui esso interviene, e  cioè l’acquisizione di beni e servizi da parte delle P.A. 
Infatti,  il primo comma dell’art.24 della legge Finanziaria 2003, ha testualmente  disposto che ‘per ragioni di trasparenza e concorrenza, le  amministrazioni aggiudicatici’ come individuate dall’art.1 del  D.Lgs.358/1992 e dall’art.2 del D.Lgs.157/1995, e smi, per  l’aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli  appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni ,  espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla  normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche  quando il valore del contratto è superiore a 50.000 ‘. E’ fatto salvo,  per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto  dall’at. 17, comma 10, 11 e 12 della Legge 109/94 e smi’. 
Prima di  esaminare la portata innovativa del suddetto articolo, va rammentato che  mentre gli appalti di fornitura e di servizi di importo superiore ai  200.000 DPS (249.681 euro), trovano rispettivamente applicazione il  D.Lvo 24.7.1992, n. 358, così come modificato dal D.L.vo 20.10.1998, n.  402 e il D.L.vo 17.3.1995, n. 157, così come modificato dal D.L.vo  25.2.2000, n.65 invece, per gli appalti sotto soglia esiste una  disciplina specifica solo per gli appalti di forniture contenuta nel  D.P.R. 18.4.1994, n. 573 – che praticamente non fa altro che demandare  alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 358/92 e s.m.i ‘ mentre non  esiste alcuna specifica disciplina per gli appalti di servizi ‘sotto  soglia’, per i quali, si fa generalmente riferimento al RD 827/1924  Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato nonché, in via di  applicazione analogica, al Dpr 573/94 e al D.gsl.358 del 1992. 
In  questo contesto, il D.P.R. n. 573/94 nel dettare le norme per la  semplificazione di procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture  di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, all’art.10  prevedeva l’adozione, ‘entro tre mesi dalla pubblicazione del presente  regolamento con successivo regolamento governativo’ di un regolamento  governativo per la determinazione di criteri omogenei e di limiti per il  ricorso all’acquisto di beni e servizi in economia da parte delle  amministrazioni, laddove, si intendono per acquisti in economia tutti  quegli acquisti necessari ad assicurare il funzionamento quotidiano  dell’ente. 
Perché tale regolamento governativo per gli acquisti in  economia vedesse la luce è trascorso molto più tempo rispetto al  triennio annunciato dall’art.10 menzionato, fino alla emanazione del  D.P.R. 20.8.2001, n.384, pubblicato nella G.U. del 24.10.2001, n. 248,  la cui entrata in vigore ha consentito alle Amministrazioni Statali  (così come vari Enti locali) di innalzare la soglia degli acquisti in  economia fino a 130.000 ‘. 
E’ dunque evidente, che a seguito  dell’emanazione dell’art.24 della legge Finanziaria del 2003, il primo  problema che si è posto, è stato quello relativo alla compatibilità  della nuova disciplina con la disciplina sugli acquisti in economia, ai  sensi del D.P.R. 384/2001, quando si tratti di importi superiori ai  50.000 ‘. 
Orbene, prima di dare soluzione alla querelle  interpretativa sorta per effetto della Legge Finanziaria del 2003, è  utile rammentare che nell’ambito del diritto pubblico dell’economia, la  possibilità attivare le procedure in economia è sempre stata considerata  alternativa alle ordinarie procedure di spesa, nelle quali l’ente  assume il ruolo di committente nei riguardi di un terzo fornitore o  prestatore di servizi, mentre nelle procedure in economia l’ente è il  committente non di un’impresa terza, ma del responsabile di servizio,  che a sua volta realizza la fornitura o il servizio o direttamente,  oppure “subappaltandola” ad un terzo che assume il ruolo di cottimista.  Per consolidata giurisprudenza, il metodo delle acquisizioni in economia  può riguardare solo quei beni e servizi che per loro natura possano  essere così gestiti e non altri; per esemplificare, la dotazione degli  arredi di un intero edificio non può considerarsi come fornitura che per  sua natura sia effettuabile in economia, a differenza delle  acquisizioni finalizzate al completamento o al mantenimento in  efficienza delle dotazioni medesime. 
Non vi è dubbio, pertanto, che  il distinguo tra procedure in economia e procedure di appalto risieda  nel fatto che sebbene si tratti, per entrambi i casi, di attività  amministrative, solo per le seconde è possibile ravvisare una vera e  propria procedura contrattuale. 
E’ dunque questa considerazione che  più di ogni altra deve indurre a ritenere che il D.P.R. 384/2001 non sia  stato abrogato, sia pure implicitamente, dall’art.24 della finanziaria  2003, proprio in quanto l’ambito oggettivo di applicazione della norma  si riferisce ad una fattispecie sostanzialmente diversa rispetto a  quella contemplata dalla finanziaria, la quale fa riferimento alle  procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e  forniture di importo superiore a 50.000 ‘. 
A sostegno di tale tesi  si richiama tra l’altro, il dato letterale dell’art. 24, comma 1, il  quale fissa l’obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie per  acquisizioni di beni e servizi di importo superiori ai 50.000 euro in  relazione alle ‘procedure aperte o ristrette’, senza alcun riferimento  alle procedure negoziate, e cioè a quelle procedure (in primis la  trattativa privata, o gara informale) cui si fa ricorso per  l’effettuazione delle spese in economia. 
Queste considerazioni non  escludono, tuttavia che, per evidenti ragioni di semplificazione del  procedimento e conseguente risparmio di tempo e costi, l’operatore possa  essere indotto a privilegiare il ricorso a procedura in economia per  importi fino a 130.000 ‘., con la conseguenza che la disposizione  introdotta dall’ultima finanziaria finirebbe con l’essere disattesa e  sostanzialmente inapplicata perché, per contro, massiccio sarebbe il  ricorso alle procedure in economia. 
Dinanzi a questa  constatazione, poiché è difficile pensare che il legislatore abbia  introdotto una norma di fatto destinata ad essere disattesa, è  consigliabile ‘ almeno fino al momento in cui non verrà fornito un  chiarimento circa il coordinamento tra la stessa con gli strumenti  previgenti ed in particolare con il D.P.R. 384/2001 ‘ operare secondo le  indicazioni fornite dalla Finanziaria, sostanzialmente che segue: 
·  per gli acquisti di forniture e servizi elencati tra quelli inclusi  nell’elenco dei beni e dei servizi da acquistare con le procedure in  economia secondo il regolamento interno a ciascuna Amministrazione : 
a)  si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di  nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle  caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della  spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell’IVA; 
b)  si procede ad affidamento diretto nel limite di importo di 40.000 ‘ ove  l’acquisizione del bene o del servizio è correlata ad impellenti ed  imprevedibili esigenze di ordine pubblico; 
c) per importi da 20.000 a  50.000 ‘ le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti  secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito, che deve  contenere: l’oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le  caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i  prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di  assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle  vigenti disposizioni. 
· per gli acquisti di forniture e servizi non  inclusi nell’elenco degli acquisti in economia: 
a) per acquisti  di importo fino a 50.000 ‘ con il ricorso all’asta pubblica o alla  licitazione privata così come disciplinate dal Dpr 573/94 e dal RD n.  827 del 1924. 
d) per acquisti di importo dai 50.000 ‘ in su, con il  ricorso a procedure aperte o ristrette ai sensi della normativa  comunitaria D.lgsl. 157/95 e D.lgsl. 358/92; 
e) a corollario di  tutto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 24 della legge finanziaria, il  ricorso alla trattativa privata è consentito: 
1) solo in casi  eccezionali e motivati; 
2) comunicando la procedura alla sezione  regionale della Corte dei conti. 
· A tale quadro sistematico va  aggiunto che, ai sensi del Dpr 384 del 2001 ‘ e sempre nei limiti di  importo di ‘ 50.000 stabilito dall’art.24 della Finanziaria – il ricorso  al sistema di spese in economia, è altresì consentito nelle seguenti  ipotesi: 
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale,  quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la  prestazione nel termine previsto dal contratto; 
b) completamento  delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia  possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del  contratto medesimo; 
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura  strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di  svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 
d)  eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare  situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno  dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e  culturale.