TAR Lazio, sez. III, 16 aprile 2004, n. 3315
Appalti pubblici – SOA – autorizzazione  all’esercizio dell’attività di attestazione – revoca – illegittimità –  casistica.
La “attività sociale” delle SOA, di cui all’art.  10 del d.p.r. n. 34/2000, può ben consistere in atti prodromici alla  stipula di contratti di attestazione veri e propri, quali, ad esempio,  l’espletamento di attività di “marketing”, il potenziamento  dell’azienda, la ricezione di richieste di attestazione da parte di  imprese interessate all’attestazione SOA, la stipula di contratti  preliminari di attestazione. Pertanto, è illegittima la revoca  dell’autorizzazione ad una Soa, che, entro i sei mesi successivi il  rilascio dell’autorizzazione, non abbia emesso alcuna attestazione.