Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465
Nell’ampia  motivazione della sentenza, il massimo consesso della giustizia  amministrativa prende atto che la qualificazione giuridica degli effetti  che derivano al contratto di appalto a seguito dell’annullamento  dell’aggiudicazione definitiva ha dato luogo a pronunce dissonanti, che,  tendenzialmente, hanno delineato quattro distinti orientamenti  giurisprudenziali e dottrinali, che si possono così schematizzare: 
a)  l’annullamento dell’aggiudicazione comporterebbe l’annullabilità  relativa ex art. 1441 c.c. del contratto di appalto; 
b) secondo un  diverso orientamento si verrebbe a verificare la nullità del vincolo  negoziale e la conseguente soggezione dello stesso al regime contemplato  dagli artt. 1421 ss. c.c.; 
c) secondo una terza opzione si  verificherebbe un effetto caducante automatico; 
d) infine,  autorevole dottrina e recenti arresti giurisprudenziali, affermano  l’inefficacia del vincolo negoziale. 
La prima tesi, che afferma  l’annullabilità relativa del contratto ex art. 1441 c.c., ha trovato  significativi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.  Stato, sez. VI, 1° febbraio 2002, n. 570; T.A.R. Puglia, Lecce, 28  febbraio 2001, n. 746; T.A.R. Lombardia, Brescia, 9 maggio 2002, n. 823;  T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2000, n. 3890). 
La seconda tesi  della nullità viene argomentata, in prevalenza, con riferimento al  primo comma dell’art. 1418 c.c., che sanziona, con la nullità, il  contratto contrario a norme imperative (c.d. nullità virtuale o  extratestuale). Sul punto, anche se limitatamente alla carenza di potere  dell’amministrazione di rinegoziare le condizioni economiche previste  in sede di aggiudicazione, si è espresso il Cons. Stato, sez. V, 13  novembre 2002, n. 6281. 
La terza tesi dell’inefficacia è stata  recentemente sostenuta dalla decisione Cons. Stato n. 6666/2003, secondo  cui la caducazione, in sede giurisdizionale o amministrativa, di atti  attraverso i quali si è formata la volontà contrattuale  dell’Amministrazione, priva l’Amministrazione stessa, con efficacia ex  tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza, l’organo  amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene a  cadere, con effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo  della volontà dell’Amministrazione (ad es. il bando o  l’aggiudicazione), si trova nella condizione di aver stipulato un  contratto senza la necessaria legittimazione che gli proveniva dai  precedenti atti amministrativi. 
Il quarto orientamento della  caducazione automatica è stato sostenuto dalla giurisprudenza del  Consiglio di Stato (si veda, sul punto, Sez. V, 25 maggio 1998, n. 677,  in un caso di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione; Sez. VI,  14 gennaio 2000, n. 244, muovendo dal principio di conservazione degli  atti, per cui la graduatoria della gara conserva i suoi effetti per il  caso in cui venga meno la prima aggiudicazione, afferma che  l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del primo graduato comporta  l’aggiudicazione automatica in favore del secondo graduato; più di  recente, Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2003, n. 1518). 
La tesi  della caducazione automatica è stata, poi, di recente approfondita dalla  VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr. dec. 5 maggio 2003, n. 2332),  che ha ripreso la tesi, di matrice dottrinaria, della inefficacia del  contratto per mancanza legale del procedimento, vale a dire per carenza  del presupposto legale di efficacia del contratto costituito dalla fase  di evidenza pubblica mancanza legale del procedimento), riconducendone  l’effetto al principio generale, proprio anche dei negozi giuridici  privati collegati in via necessaria, secondo cui simul stabunt, simul  cadent. 
Altro orientamento della VI Sezione del Consiglio di Stato  ritiene accoglibile l’impostazione tradizionale, relativa alla  caducazione del contratto a seguito dell’annullamento  dell’aggiudicazione, ma con il temperamento costituito dalla salvezza  dei diritti dei terzi in buona fede, in applicazione analogica degli  artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice civile, applicabili alla  Pubblica amministrazione in quanto persona giuridica ex art. 11 dello  stesso codice (Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992). 
Dopo  aver esaminato approfonditamente i quattro principali orientamenti  emersi in materia, il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna,  aderendo all’ultimo orientamento esposto, afferma che l’annullamento in  sede giurisdizionale dell’aggiudicazione di un appalto, così come  l’annullamento dell’aggiudicazione a seguito di autotutela o di ricorso  giustiziale, comporta non già la nullità, l’annullabilità o  l’inefficacia, ma la caducazione automatica degli effetti negoziali del  contratto di appalto successivamente stipulato, in forza del rapporto di  consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto  successivamente stipulato. L’inefficacia successiva, al pari della  nullità successiva, agisce retroattivamente ma, differentemente dalla  seconda, incontra il duplice limite delle situazioni soggettive che si  siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda volta a far  dichiarare l’inefficacia (arg. ex artt. 1452, 1458, comma 2, 1467 e 2901  c.c.) e delle prestazioni già eseguite nei negozi di durata.