Con la sentenza segnalata, il Consiglio di Stato ritiene vietata la  partecipazione ad una medesima gara di un consorzio stabile e delle  imprese consorziate. 
Il Giudice amministrativo perviene a tale  conclusione, considerando l’insussistenza del presupposto interpretativo  secondo cui l’art. 13, comma 4 l. 109/1994 avrebbe parzialmente  abrogato, l’art. 12, comma 4, giacché la sua formulazione è dovuta ad  una norma successiva (al già richiamato art. 9 della legge n. 415 del  1998). La norma sopravvenuta, che non ha modificato la configurazione  come possibile ipotesi di reato della violazione del divieto di  partecipazione congiunta alla stessa gara del “consorzio stabile e dei  consorziati” (punibile ai sensi dell’art. 353 c.p. “turbata libertà  degli incanti”), ha lasciato immutato il predetto divieto con  destinatarie tutte le imprese consorziate, anche le imprese diverse da  quelle indicate come esecutrici dei lavori. 
Detta disposizione,  infatti, essendo inserita in una norma diretta a disciplinare le  “riunioni di imprese”, deve essere letta per intero. 
«Stabilisce,  infatti, la prima parte del comma 4 che: ”è fatto divieto di partecipare  alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui  all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara  anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima  in associazione o consorzio”. 
Tale parte della norma pone il divieto  per le imprese di partecipare ad una medesima gara in più di una  struttura plurisoggettiva occasionale, quale un’associazione temporanea  di imprese, un consorzio di concorrenti ovvero una riunione di imprese  che abbiano stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse  economico (GEIE). La disposizione, poi (con formula che sostanzialmente  ricalca quella contenuta nell’art. 12, comma 5, per le imprese facenti  parte di un consorzio stabile), interdice la partecipazione ad una  medesima gara delle imprese che già vi partecipano in una delle  strutture plurime da essa indicate. 
L’art. 13, comma 4, in  prosieguo, aggiunge al divieto generalizzato già stabilito dall’art. 12,  comma 5, per tutte le imprese consorziate di prendere parte alla  medesima gara alla quale già partecipa il consorzio del quale fa parte  (“è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei  lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati”), il divieto  specifico, per le imprese indicate come esecutrici dei lavori, di  partecipare alla medesima gara in un’altra struttura plurisoggettiva. La  disposizione, infatti, dopo avere prescritto che i consorzi stabili  sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre (“I  consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti  ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio  concorre”) specifica, per i consorziati, tale ulteriore divieto (“a  questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,  alla medesima gara”). 
La espressione “in qualsiasi altra forma” vale  ad evitare che l’impresa indicata come esecutrice dei lavori, per la  quale già vige il divieto di partecipazione alla medesima gara alla  quale già partecipa il consorzio di cui fa parte come impresa singola,  possa intervenire alla gara in altra formazione associativa (“in  qualsiasi altra forma”). 
Le disposizioni fin qui esaminate, in  sostanza, nonostante la loro formulazione non sia propriamente  perspicua, hanno voluto stabilire che un’impresa consorziata non può mai  partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio stabile  del quale fa parte né in forma singola né in forma associata. 
Il  legislatore, sulla scia dei divieti di partecipazione congiunta ad una  medesima gara di imprese tra loro collegate, formalmente o solo  sostanzialmente, ha inteso evitare, con la normativa contenuta negli  artt. 12, comma 5, e 13, comma 4,, la partecipazione di imprese  collegate occasionalmente o, come è il caso dei consorzi stabili,  addirittura unite tra loro al punto da dar vita ad un’unica struttura  imprenditoriale. 
Ed invero, secondo la definizione che dei consorzi  stabili dà lo stesso art. 12, comma 1, della legge n. 109 del 1994, “ si  intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell’art.  11, dei requisiti previsti dagli artt. 9 formati da non meno di tre  consorziati che, con decisione dei rispettivi organi deliberativi,  abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori  pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,  costituendo a tal fine una comune struttura di impresa”. 
La “comune  struttura d’impresa” e la finalità di “operare in modo congiunto nel  settore dei lavori pubblici”, ad avviso della Sezione, implicano legami  tra le imprese e il consorzio, che, sebbene tanto il consorzio stabile  quanto le imprese consorziate conservino la loro autonoma soggettività  giuridica, sono più stretti di ogni altra forma di collegamento già  raffigurata dalla legge (ex art. 2359 c.c.) e giustifica ampiamente  l’estensione del divieto di partecipazione congiunta ad una medesima  gara in tutte le diverse figure che il complesso della normativa in  esame ha voluto delineare. 
Concorrono a rafforzare tale  interpretazione, altre disposizioni, concernenti proprio la  partecipazione dei consorzi stabili alle gare pubbliche, che pongono in  rilievo la stretta connessione, al di la del già rilevato profilo  strutturale, intercorrente tra essi e le imprese consorziate. Tali sono  le disposizioni che legittimano il consorzio stabile a partecipare alle  predette gare facendo leva sui requisiti posseduti dalle singole imprese  consorziate (quelle secondo cui tutte le imprese consorziate, e non  solo, quindi, quelle indicate come esecutrici dei lavori, debbano essere  in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA necessaria per  l’appalto; quella che dà la facoltà di sommare le cifre di affari di  tutte le imprese per raggiungere il plafond richiesto come requisito di  partecipazione; ed altre disposizioni contenute nell’art. 97 del  regolamento di esecuzione della legge n. 109 del 1994, approvato con il  D.P.R. 21.12.1999, n. 554). 
Va infine considerato, sempre per  rafforzare le conclusioni interpretative alle quali è pervenuta la  Sezione, che l’applicabilità, rimasta in vigore, dell’art. 353 c.p., nel  profilo che configura la punibilità di collusioni tra i concorrenti ai  fini di indirizzare il risultato di una gara, è indice della finalità  del legislatore di rinvigorire le misure dirette ad evitare distorsioni  delle gare pubbliche dovute a possibili intese fra i concorrenti».
I consorzi stabili e la partecipazione alla medesima gara delle imprese consorziateConsiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2006, n. 1529
24.03.2006