La cancellazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari: potere dell’Organismo di vigilanza e tutela dell’iscritto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Quater, sentenza 20 maggio 2024, n. 10106
Pres. A. Mangia – Est. V. Giorgini
In tema di cancellazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari, la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 11 novembre 1998, n. 472, relativa allo svolgimento di funzioni di amministrazione in imprese successivamente fallite, non determina automaticamente l’esclusione dall’Albo, qualora l’interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa. In tale valutazione, l’Organismo di vigilanza è tenuto a considerare anche l’assenza di provvedimenti sanzionatori, di condanne risarcitorie o di altri atti da cui possa desumersi la responsabilità soggettiva dell’amministratore. L’estraneità, pertanto, deve essere intesa in senso soggettivo, quale assenza di profili di responsabilità, tenuto conto dell’incidenza del provvedimento di cancellazione sulla capacità lavorativa dell’interessato e sulla tutela di diritti costituzionalmente rilevanti (1).
Sommario: 1. La ricostruzione della vicenda fattuale. – 2. Inquadramento normativo: i requisiti di iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari. -3. La valutazione di estraneità del consulente finanziario. – 3.1. La tutela del consulente finanziario nel procedimento di cancellazione. – 4. La controversa natura dell’attività di cancellazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari – 5. La posizione giuridica del consulente finanziario. – 5.1. Il riparto di giurisdizione. – 6. Conclusioni.
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- di Immacolata Aletto