Corte costituzionale, sent. 15 dicembre 2016, n. 266: la legislazione regionale non può interferire, neanche indirettamente, con i poteri del Commissario ad acta e con i piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria

15.12.2016

Dichiarazione d’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11 (“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015)”). Le disposizioni citate, in contrasto con gli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost., interferiscono indirettamente con i poteri del Commissario ad acta.

La sentenza in commento riguarda l’art. 2 e l’art. 5, co. 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11. L’art. 2 prevede, a partire dall’esercizio finanziario 2015, misure di contenimento della spesa per il personale e per l’acquisto di beni e di servizi per gli enti sub-regionali. Sebbene la disposizione non citi espressamente le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, questi devono nondimeno ritenersi inclusi, data l’ampiezza della formulazione. Così facendo, la normativa censurata interferisce indirettamente con i poteri del Commissario ad acta, consistenti non solo nella riduzione della spesa sanitaria, ma anche nella sua razionalizzazione.

L’art. 5, co. 4, stabilisce che, nelle more dell’accertamento del debito, un determinato stanziamento nello stato di previsione di spesa del bilancio regionale operi quale «limite inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi», da cui consegue il blocco delle procedure di accreditamento delle nuove strutture socio-sanitarie che, per le relative prestazioni, determinino spese eccedenti la citata disponibilità del bilancio. Questa disposizione incide sul riassetto della rete di assistenza territoriale, compito affidato al Commissario ad acta dal punto 4) della delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015.

Come affermato costantemente dalla Corte costituzionale, la disciplina dei piani di rientro dal disavanzo sanitario e dei conseguenti poteri del Commissario ad acta trova fondamento nell’art. 117, co. 3, Cost., sotto forma di principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, nonché nel potere sostitutivo del Governo ex art. 120, co. 2, Cost.

L’incidenza della normativa regionale calabrese sui poteri del Commissario ad acta determina la violazione dei menzionati parametri costituzionali e l’illegittimità dei citati artt. 2 e 5, co. 4.

a cura di Giuliano Sereno


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