Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 maggio 2016, n. 1659 sulla discrezionalità del Comune nella localizzazione di sedi farmaceutiche.

02.05.2016

Il Comune dispone di larga discrezionalità nell’esercitare il potere di revisione della pianta organica per soddisfare la fondamentale esigenza di garantire l’assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato dei luoghi, col solo limite della “popolazione” rilevata attraverso dati ufficiali aggiornati e col limite del rispetto della “distanza” tra farmacie, senza particolari altre rigidità nel formulare proposte di revisione che interessino l’intero territorio comunale o solo parte di esso.

Al fine di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione, la legge non fissa criteri rigidi (attribuendo ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti), in quanto il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede. Il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall’art. 1 l. n. 475/1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello. Di conseguenza, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte.

Rientra nelle scelte di merito e nella discrezionalità dell’amministrazione comunale consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in alcune zone più frequentate e determinare la localizzazione delle nuove sedi in un determinato ambito territoriale, fermo restando la dipendenza dal dato demografico generale.

a cura di Carmela Salerno


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