I criteri restrittivi di ammissibilità degli emendamenti ai d.d.l. costituzionali adottati in Commissione trovano applicazione nell’esame in Assemblea?

27.01.2016

Nel corso della seduta dell’Assemblea del 9 ottobre 2015 – nell’ambito della discussione del disegno di legge costituzionale 1429-B – i senatori Crimi, De Petris, D’Alì, Bruni e Gasparri hanno mosso rilievi circa l’ammissibilità dell’emendamento 39.1000, di iniziativa governativa.

In base a tale emendamento, il dies a quo in base al quale calcolare il termine di sei mesi per l’approvazione della legge elettorale del nuovo Senato – individuato, in un comma su cui già si è formata la doppia deliberazione conforme, nello «svolgimento dell’elezione della Camera – decorre «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

In particolare, ad avviso del sen. Calderoli, l’emendamento 39.100 – oltre a presentare profili di intrinseca contraddittorietà con il comma succitato – comporterebbe una violazione del precedente del 15 settembre 2015 relativo all’applicabilità del principio della “doppia conforme” al procedimento di revisione costituzionale. Nel corso della seduta della I Commissione del 15 settembre 2015, il Presidente, sen. Finocchiaro, aveva infatti chiarito che il requisito della diretta correlazione fra l’emendamento presentato e le modificazioni apportate dall’altro ramo del Parlamento va interpretato in senso sostanziale e non già formale. In altri termini, «se la proposta emendativa, pur agendo formalmente su un comma modificato, introduce elementi nuovi, del tutto estranei alla portata dell’intervento compiuto dalla Camera, e ancor più alle parti rimaste immodificate a seguito della doppia deliberazione conforme, essa non potrà ritenersi ammissibile».

In relazione ai suddetti richiami al Regolamento, il Presidente del Senato, sen. Grasso, ha ribadito – nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentati al disegno di legge costituzionale – valgono per l’esame in Assemblea «criteri meno restrittivi». A mero titolo esemplificativo, il Presidente del Senato ha ricordato che l’emendamento 2.204 – a prima firma del sen. Finocchiaro – era stato dichiarato ammissibile proprio in virtù dell’applicazione dei diversi criteri adottati in Assemblea.

Renato Ibrido