TAR Sicilia-Catania, Sez. IV, 19/01/2015 n. 163, sulla competenza del Consiglio comunale dell’attività di programmazione e pianificazione rivolta alla individuazione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche.

29.05.2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede distaccata di Catania, si è pronunciato, mediante apposita sentenza n. 163, depositata in data 19 gennaio 2015, in materia di servizio farmaceutico. In particolare, la controversia concerne la competenza del Consiglio comunale circa l’attività di programmazione e pianificazione rivolta alla individuazione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche.

Più nel dettaglio, nella presente causa è stato impugnato l’atto mediante il quale un Comune siciliano ha provveduto, nel 2012, alla identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche in base al rapporto, fissato in 1/3300, tra il numero di farmacie e la popolazione residente, ed alla conseguente individuazione e istituzione di una nuova farmacia in uno specifico quartiere, anche se scarsamente abitato. La scelta di istituire un nuovo presidio farmaceutico nel suddetto quartiere è stata effettuata allo scopo di “garantire l’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente popolate”.

Tale atto è stato impugnato dalla titolare di una sede farmaceutica già istituita nel medesimo quartiere, la quale ha sollevato diversi profili di censura.

Innanzitutto, ad avviso della ricorrente, il Comune avrebbe commesso un errore nella determinazione del numero complessivo di abitanti, non corrispondente alla rilevazione Istat del 2011, e dunque, “da tale errore sarebbe derivata l’illegittima istituzione della 22ª sede, non giustificata in relazione all’effettivo numero di abitanti”. In secondo luogo, non avrebbe considerato il fatto che il medesimo quartiere è già provvisto di un appropriato servizio farmaceutico, il quale è appunto assicurato dal presidio gestito dalla ricorrente stessa e che, pertanto, l’istituzione della nuova sede costituisce una duplicazione inutile dell’offerta farmaceutica. In terzo luogo, il Comune avrebbe commesso un errore di natura procedimentale, consistente nel non inviare la comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente, impedendole di partecipare quale soggetto interessato. Infine, l’allocazione geografica della nuova sede sarebbe ritenuta in contrasto con il principio, fissato dall’articolo 11 del D.L. 1/2012, convertito in legge 27/2012, secondo cui occorre garantire un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico.

Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato previa sospensione in via cautelare. In seguito al rigetto della domanda cautelare, ha impugnato, adducendo motivi aggiunti, la proposta di istituzione della 22ª sede farmaceutica presentata dal Sindaco del predetto Comune.

Nello specifico, tra i motivi aggiunti, la ricorrente ha segnalato l’illegittimità di tale proposta “in quanto proveniente dal Sindaco, e non dall’organo a ciò deputato ai sensi dell’art. 32 della L. 142/90, come recepita in Sicilia, ossia il Consiglio comunale quale organo titolare della potestà di programmazione e pianificazione in tema di pubblici servizi”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio per carenza di interesse processuale, ma ha accolto i motivi aggiunti dichiarando fondata la censura relativa all’incompetenza del Sindaco ad assumere la determinazione della nuova sede. Il TAR ha infatti evidenziato che  “spetta al Consiglio comunale l’attività di programmazione e pianificazione rivolta alla individuazione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche da istituire nel territorio cittadino. Contrariamente a quanto previsto dalla legge, nel caso in esame la determinazione delle nuove sedi è stata illegittimamente realizzata con atto del Sindaco”.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/elencoProvvedimentiCollegiali.jsp?_adf.ctrl-state=19b7714ok5_124

A cura di Giorgiana Grazioli