Parere della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la regione Lazio, depositato il 10 luglio 2013, n. 143, sull’inapplicabilità dell’art. 4, c. 1, del d. l. 95/2012, in quanto società a partecipazione integralmente pubblica, costituita per la gestione di un servizio di interesse generale a rilevanza economica

31.05.2013

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 143/2012/PAR  nella causa Regione Lazio/ CO.TRA.L. S.p.A., ha reso il suo parere, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2013, in merito all’applicabilità dell’art. 4, c.1, del d. l. 95/2012 ad una società a partecipazione integralmente pubblica, nel caso di specie la CO.TRA.L. S.p.A., costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica.

Nello specifico, la richiesta di parere, presentata dal Presidente della Regione Lazio, attiene all’applicabilità, alla società CO.TRA.L. S.p.A., delle procedure e dei regimi assunzionali previsti, oltre che dalle disposizioni dell’art. 18 del decreto legge n. 112/2008, anche da quelle dei seguenti articoli: art. 4, commi 9 e 10 del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012; art. 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011; articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.165/2001; art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001; articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010; art. 1, commi 400 e 401, della legge n.228/2012.

La Corte dei Conti si è pronunciata per l’inapplicabilità dell’art. 4, c.1, del d. l. 95/2012 e, conseguentemente, del c. 10 del medesimo art. alla società CO.TRA.L. S.p.A., mentre deve ritenersi applicabile alla stessa il c. 28 dell’art. 9 del d. l. 78/2010, il quale si applica alle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, tra cui rientra la stessa CO.TRA.L., e che “fissa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

a cura di Giorgiana Grazioli