Corte costituzionale, sent. 7 giugno 2013, n. 132: la disciplina della Regione Campania viola la legislazione statale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private.

07.05.2013

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 237-vicies quater, primo periodo, della legge reg. Campania 15 marzo 2011, n. 4, introdotto dall’art. 2 della legge reg. Campania 21 luglio 2012, n. 23. La disposizione censurata elude il meccanismo bifasico previsto dalla normativa statale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private, articolato sui due momenti dell’accreditamento provvisorio e di quello definitivo, ponendosi perciò in contrasto con l’art. 117, co. 3, Cost.

La sentenza in esame si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’art. 1, co. 237-vicies quater, primo periodo, della legge reg. Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’art. 2 della legge reg. Campania 21 luglio 2012, n. 23. La disposizione citata prevede che «ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento […] e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale […], la Regione concede l’accreditamento definitivo qualora all’esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento definitivo».

Questa disciplina è considerata dalla Corte in contrasto con l’art. 8-quater, co. 7, d.lgs. n. 502 del 1992, che opera come norma interposta nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, co. 3, Cost.). Tale articolo stabilisce che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, detto accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati».

La legge regionale omette, per i soggetti subentrati nella titolarità di una struttura sanitaria a seguito di acquisto dal curatore fallimentare, il passaggio dell’accreditamento provvisorio ed i controlli ad esso connessi, ritenendo sufficiente l’accreditamento provvisorio del precedente titolare. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost.

Giuliano Sereno


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