Regolamento n.347/2013 del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n.1364/2006/CE e che modifica i regolamenti n.713/2009, n.714/2009, n.715/2009

16.05.2013

La finalità del regolamento è quella di intervenire per accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e favorire la realizzazione delle nuove visto che esse rivestono un ruolo centrale per raggiungere gli obiettivi europei in materia di energia e clima. Per questo motivo il Reg. prevede che vengano individuati i progetti di interesse comune per la realizzazione di corridoi ed aree prioritari e ne venga facilitata l’attuazione accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni. Le modalità attraverso le quali raggiungere quest’obiettivo sono: 1) la designazione di un’autorità nazionale quale responsabile dell’agevolazione e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 2) una tempistica certa per le diverse fasi che determinano il rilascio dell’autorizzazione. L’individuazione di un’autorità responsabile si accompagna all’indicazione di tre modalità di azione corrispondenti a un sistema integrato, coordinato o collaborativo (art.8) fra le quali, tenendo conto delle differenze esistenti nei diversi Stati membri fra le procedure di pianificazione ed i procedimenti autorizzatori, gli Stati possono scegliere quella che ritengono più efficace per ogni progetto. Ogni modalità prevede un differente ruolo per le diverse autorità coinvolte.

Sul piano della tempistica si distinguono due distinte fasi ognuna con tempi prefissati. La prima fase, corrispondente al periodo compreso tra l’inizio del procedimento e l’accettazione della domanda, durante la quale può essere prevista la redazione di eventuali relazioni ambientali, deve avere una durata indicativa di due anni. Per la fase compresa fra l’accettazione della domanda e la decisione globale la durata è stabilita in un periodo non superiore ad un anno e sei mesi. In questo modo la durata complessiva risulta di tre anni e sei mesi prorogabile per un massimo di nove mesi per entrambe le fasi complessivamente.

Il provvedimento si sofferma anche su altri aspetti quali la partecipazione del pubblico e la trasparenza ed i criteri per il riconoscimento di un sostegno finanziario da parte dell’Ue.

a cura di Allegra Canepa