Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2013 – A proposito della dichiarazione di illegittimità di una normativa regionale in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali

29.05.2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 (Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77, Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, ed alla l.r. 23 marzo 2000, n. 43, Contributo al Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona per l’organizzazione del Premio Sulmona).

La norma sostituisce il comma 5 dell’art. 22 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77, il quale dispone ora che «in deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell’Ente possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta Regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali».

La Corte costituzionale dichiara fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.

Poiché, infatti, il comma 5 dell’art. 22 della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999 (così come sostituito dalla norma impugnata) prevede che gli incarichi di dirigente di servizio sostituito possano essere conferiti ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica impiegatizia di categoria D entro il limite del 10 per cento, tale quota si aggiunge a quella, anch’essa pari al 10 per cento, prevista dal comma 1 dello stesso art. 22 per gli incarichi attribuibili a soggetti esterni all’ente regionale con contratto a tempo determinato.

Pertanto, per effetto della norma impugnata, la quota di incarichi conferibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali regionali può arrivare al 20 per cento e ciò contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Evidenzia la Corte che, al fine di non vanificare le esigenze tutelate dall’art. 97 Cost., è necessario che deviazioni dalla regola generale siano contenute entro limiti quantitativi ristretti e che i soggetti in questione siano individuati in maniera tale da assicurare il possesso della necessaria professionalità. E che la norma regionale impugnata risulta incongruente rispetto alla realizzazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione dal momento che consente, invece, il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina stabilita dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia.

Conclude, pertanto, la Corte nel senso che l’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2012 finisce per consentire che un rilevante numero di incarichi dirigenziali siano attribuiti a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione senza che siano prestabilite adeguate garanzie circa la loro selezione.

La norma, complessivamente considerata, contrasta, dunque, con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2012, limitatamente alla parte in cui introduce la nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di dirigente di servizio.

a cura di Giovanna Perniciaro