Corte Costituzionale, 22.12.2011, n. 338 – La Consulta torna ancora sull'indennità d'esproprio: illegittima la decurtazione legata al minor valore dichiarato ai fini ICI

27.05.2012

Sentenza Corte Costituzionale, 22 dicembre 2011, n. 338 (Pres. Quaranta – Rel. Tesauro)

ESPROPRIAZIONE PER P.U. – DETERMINAZIONE INDENNITA’ – AREE EDIFICABILI – ART. 16, COMMA 1, D.LGS. n. 504/1998 E ART. 37, COMMA 7, D.P.R. 327/2001 – RIDUZIONE DELL’INDENNITA’ ALL’EVENTUALE MINOR VALORE DICHIARATO AI FINI ICI – MANCATA GARANZIA DI UN RAGIONEVOLE RAPPORTO TRA IL VALORE VENALE DEL BENE E L’IMPORTO INDENNITARIO – CONTRASTO CON L’ART. 42, COMMA 3, COST E L’ART. 1 DEL PROCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CEDU – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma1, d.lgs. n. 504/1998 (e in via consequenziale dell’art. 37, comma 7, d.P.R. 327/01, che ne riprende pedissequamente il contenuto per le espropriazioni successive al 30 giugno 2003) nella parte in cui, allo scopo di dissuadere dichiarazioni infedeli del valore dei suoli ai fini dell’ICI, dispone la riduzione dell’indennità d’espropriazione per le aree fabbricabili, computata secondo i criteri ordinari, alla minor valore eventualmente dichiarato ai fini ICI. La norma in esame si rivela in contrasto con l’art. 42, comma 3, Cost., come interpretato anche alla luce dell’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU che, sebbene non imponga al legislatore nazionale di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato, non gli permette di non attenersi ad un «giusto equilibrio» tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. Principio che si conserva valido anche con riferimento alle misure che lo Stato adotta in questa materia al fine di «assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende», non consentendo di ritenere legittime misure di prevenzione e dissuasione fiscale qualora non siano prevedibili (ovvero siano meramente eventuali) o pretendano dal soggetto dichiarante un eccessivo onere o, infine, comportino una eccessiva conseguenza sanzionatoria, come nel caso in cui possano giungere ad una sostanziale espropriazione senza indennizzo.

Nel quadro di tali principi, la norma censurata risulta incompatibile con il citato nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità.
Resta ferma la discrezionalità del legislatore di stabilire sanzioni che, eventualmente, incidano anche sull’indennità di espropriazione, purchè non realizzino una sostanziale confisca del bene, sacrificando illegittimamente il diritto di proprietà all’esclusivo interesse finanziario leso dal contribuente.

a cura di Michele Ferrante


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