Cons. Stato, IV, 1.6.2011 – Tramontata l'acquisizione sanante, all'Amministrazione non resta che l'ordinaria strada negoziale, ovvero la rinnovazione del procedimento espropriativo.

30.05.2011

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 1 giugno 2011, n. 3331

ESPROPRIAZIONE PER P.U. – OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA – DICHIARAZIONE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 23 D.P.R. 327/01 – CONSEGUENZE – LEGITTIMA APPRENSIONE DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. – NECESSITA’ ACQUISIZIONE DEL BENE A MEZZO DI UN CONTRATTO CON IL PROPRIETARIO – ALTERNATIVA ALLA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA – RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA – CRITERI.

A seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del dpr. n. 327/01, nell’ipotesi di un decorso patologico della procedura espropriativa, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici previsti dall’ordinamento, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso, ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie.

Nel determinare il valore di cessione da corrispondere al privato, dovrà tenersi conto di quello di mercato dell’immobile, individuato non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l’istituto della c.d. accessione invertita), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato l’atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo del diritto di proprietà.

In relazione al danno intervenuto medio tempore, e quindi a quello conseguente dall’illegittima occupazione, la sua quantificazione corrisponde agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate vanno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della sentenza.

a cura di Michele Ferrante


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