Corte costituzionale, sentenza 11-20 gennaio 2006, n.12
Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell’8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1, 3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.
Riguardo all’art. 2, secondo cui la Regione «partecipa […] all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato», la Corte ha ritenuto non fondata la questione, dato che la norma statutaria che richiama la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali «appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale». La non fondatezza della questione ha investito anche la censura mossa all’art. 79, comma 2, che impone al Consiglio un obbligo di motivazione, se questo voglia deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Ad opinione della Corte infatti, l’introduzione di un particolare passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, “rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa indubbiamente nei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall’art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni”.
Con  riferimento alle altre questioni, la Consulta si è pronunciata per  l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, dell’art. 46,  comma 2, dell’art. 47, comma 2, del citato statuto; dell’art. 86, comma 3  in relazione ai commi 1, 2 e 4, e infine,dei commi 1, 2 e 4 dell’art.  86 del citato statuto. 
L’art. 45 infatti, disponendo che «Il  Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più  assessori provvede alla loro sostituzione» contrasta con l’art. 122,  quinto comma Cost poiché, scelta la forma di governo dell’elezione a  suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del  Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso,  nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale  della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori, non  essendo perciò ammissibile la sfiducia individuale del Consiglio agli  assessori. 
L’art. 46, in base al quale “Il programma è approvato dal  Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti  dell’approvazione della mozione di sfiducia” introduce una causa di  scioglimento non prevista dalla Costituzione e contrasta con la scelta  dell’elezione diretta del Presidente regionale. 
L’art. 47, prevede  che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del  Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta stessa e lo  scioglimento del Consiglio: l’uso del termine “decadenza” contrasta con  la specificità del termine “dimissioni” utilizzato all’art. 126 Cost.,  con conseguenze giuridiche diverse. 
Da ultimo, l’art. 86 limita il  riesame dello statuto da parte del Consiglio regionale limitatamente  alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni  consequenziali: tale norma incide sull’art. 123 Cost, il quale è  sottratto all’ingerenza statutaria.