L’amministrazione sostenibile: il modello delle comunità energetiche

11.01.2024

Sommario: 1. Il modello delle comunità energetiche rinnovabili. – 2. La struttura organizzativa: l’associazione non riconosciuta? – 3. Il partenariato pubblico-privato per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. – 4. La Corte dei Conti e il modello sbagliato.

 

Abstract

Coniugando sostenibilità ambientale, partecipazione democratica e giustizia sociale, con le comunità energetiche si può produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia
rinnovabile. Esse contribuiscono a soddisfare il fabbisogno interno, nonché a perseguire finalità economiche sociali. Eppure il quadro giuridico appare sfocato. Quale veste giuridica devono indossare le comunità? La realtà ci restituisce una fotografia cangiante, rispondente ai dettami di un modello partecipativo su base aperta e volontaria. Il principio di libertà delle
forme mostra una realtà assai diversificata. Alcune sono costituite come associazioni non riconosciute. Altre come consorzi e società consortili. Altre ancora come cooperative
energetiche o fondazioni di partecipazione. Altre ancora come partenariati pubblico-privati. L’articolo indaga queste diverse modalità organizzative, alla luce anche della giurisprudenza
che si è pronunciata su quale assetto sia maggiormente in grado di garantire il principio della partecipazione aperta e volontaria.

Combining environmental sustainability, democratic participation and social justice, with energy communities, renewable energy can be produced, consumed, stored and sold. They help meet domestic needs as well as pursue social economic goals. Yet the legal framework appears blurry. What legal guise should communities wear? Reality gives us a changing picture, responding to the dictates of a participatory model on an open and voluntary basis. The principle of freedom of forms shows a very diverse reality. Some are constituted as unrecognized associations. Others as consortiums and consortium companies. Still others as energy cooperatives or participatory foundations. Still others as public-private partnerships. This article investigates these different organizational arrangements, also in the light of case law that has ruled on which arrangement is best able to guarantee the principle of open and voluntary participation.

_

di Siria Carrara, Anna Giurickovic Dato, Manlio Lisanti, Marco Macchia, Giuseppe Sferrazzo


Scarica documento