Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 26 maggio 2017 n. 2481

30.10.2017

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 26 maggio 2017 n. 2481, in materia di regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la piena legittimità del c.d. “Metodo Tariffario Transitorio” (MTT) adottato dall’AEEGSI con deliberazione del 28 dicembre 2012, n. 585, per la determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato (SII) con riferimento agli anni 2012 e 2013, così confermando integralmente le due sentenze impugnate del Tar Lombardia (sent. del 26 marzo 2014, nn. 779 e 780), riunite in sede di appello.

Il ricorso, proposto da alcune associazioni referendarie e di tutela dei consumatori (Codacons, Associazione Acqua Bene Comune Onlus e Federconsumatori), promuoveva essenzialmente la questione per cui l’impugnata delibera, con particolare riguardo alla componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore del SII – prevista a copertura del costo di capitale proprio investito – violerebbe il principio di integrale copertura dei costi (c.d. full cost recovery) e reintrodurrebbe in via surrettizia il criterio «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», ossia dell’utile d’impresa, di cui all’art. 154, comma 1, D.lgs. n. 152 del 2006, abrogato dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, così sostanzialmente eludendo l’esito referendario.

Ricostruiti schematicamente i rilievi del Tar comuni alle due sentenze, il Consiglio di Stato precisa che, nonostante l’intervenuta parziale abrogazione dell’art. 154, il servizio idrico conserva la natura di “servizio pubblico a rilevanza economica”, alla luce della disciplina nazionale ed europea (diffusamente analizzata dalla sentenza). Infatti, il carattere remunerativo della tariffa non può essere di per sé considerato elemento caratterizzante la nozione di «rilevanza economica»: a tal fine è sufficiente che l’attività venga esercitata con metodo economico, ovvero in vista della copertura dei costi mediante i ricavi. Dunque, anche all’esito del referendum abrogativo persiste pur sempre la nozione di tariffa come corrispettivo, «determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero integrale dei costi (ivi compresi i costi di capitale), immanente alla natura di servizio di rilevanza economica (…) propria del SII». Qualche componente della tariffa deve inoltre contemplare il carico ambientale, in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga».

Ciò premesso, la decisione nel merito viene sostanzialmente rimessa ad un collegio peritale (composto da tre docenti universitari di economia industriale), e le conclusioni – sintetizzabili nella considerazione per cui attraverso il MTT si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza – vengono considerate dal giudice amministrativo come sorrette da ampia e logica motivazione e pertanto integralmente recepite.

 

Di conseguenza, «la metodologia tariffaria adottata dall’AEEGSI nella delibera n. 585/2012 appare in linea con il dettato referendario e con il principio del c.d. full cost recovery (compreso il costo del capitale, equity e debt), di per sé pienamente compatibile con l’esito del referundum», con conseguente infondatezza degli appelli proposti dalle ricorrenti.

Dunque, all’esito di un sindacato nel merito “tecnico-scientifico” della scelta regolatoria dell’Autorità Indipendente, attraverso un percorso motivazionale parzialmente diverso rispetto a quello seguito dal Tar, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il MTT non lede l’esito referendario. Infatti, esso sostituisce la «adeguata remunerazione» del capitale fissa e garantita, predeterminata dal legislatore, con una “remunerazione” variabile, direttamente stabilita dai mercati finanziari e poi tradotta in tariffa idrica attraverso le formule e i parametri elaborati dall’AEEGSI e che «rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico dell’economia industriale».

La sentenza in parola, confermando nel merito la legittimità della regolamentazione tariffaria adottata dall’Autorità, ha inoltre evitato la proposizione “a cascata” di ulteriori ricorsi, visto che il MTT è stato poi sviluppato nel Metodo Tariffario Idrico (MTI) per il 2014-15 e nel MTI 2 per il periodo regolatorio 2016-19. Inoltre, ha indirettamente chiarito la reale portata dell’esito referendario del 2011, con riferimento quantomeno al secondo quesito (volto appunto all’eliminazione del criterio «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»): esso infatti non ha certo realizzato quell’ulteriore finalità, indicata dai promotori del referendum, volta ad una gestione esclusivamente pubblica del settore idrico. La stessa avrebbe semmai richiesto un necessario intervento legislativo ad hoc, e non può certo intendersi realizzata per effetto del mero referendum.

 

a cura di Tamara Favaro