Corte Costituzionale, 14 luglio 2017, n. 192: incostituzionalità di alcune disposizione della legge di stabilità 2016 con riferimento ai piani di rientro dal disavanzo sanitario

28.09.2017

Dichiarazione di incostituzionalità dei commi 526 e 536 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d’intesa con la stessa Conferenza. Sono altresì incostituzionali i  commi 524, 525 e 529, dell’art. 1 della stessa legge, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale.

La sentenza in commento riguarda la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», con riferimento ai commi da 524 a 529 e da 531 a 536, nonché ai 553, 555 e 568 dell’art. 1, che introducono e disciplinano i piani di rientro per le singole aziende sanitarie che si trovano in determinate condizioni.

In particolare, la Regione Veneto lamenta la violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 123 Cost., del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., nonché dell’art. 5, comma 1,  lettera g) della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e dell’art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 526 e 536 nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati sono emanati sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa con la Conferenza stessa.

Parimenti è dichiarata l’illegittimità costituzionale dei commi 524, 525 e 529 – che fanno riferimento alla Giunta regionale come organo competente ad individuare gli enti da sottoporre ai piani di rientro e ad approvare i piani stessi – per violazione dell’ art. 117, quarto comma Cost., perché invasivi della competenza regionale residuale in materia di organizzazione interna della Regione e dell’art. 123 Cost., in quanto non sussisterebbero ragioni specifiche atte a giustificare la decisione del legislatore statale in merito all’organo regionale competente.

a cura di Michela Tresca


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