Nuovo CAD e formazione dei dipendenti pubblici: una disposizione vuota?

06.07.2017

L’art. 13 del nuovo codice dell’amministrazione digitale (CAD), in materia di formazione dei dipendenti pubblici, è una disposizione “vuota” in quanto costruita in relazione ad una disposizione del testo unico sul pubblico impiego abrogata nel 2013.

In generale, l’applicazione effettiva del codice dell’amministrazione digitale (o CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2005, modificato a più riprese e, da ultimo, con il d. lgs. n. 179/2016) passa necessariamente per i due fondamentali processi di carattere “culturale” costituiti, rispettivamente, dall’alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8) e dalla formazione informatica dei dipendenti pubblici (art. 13). I cittadini e i dipendenti sono, infatti, le parti di quel “rapporto amministrativo” che il CAD mira a digitalizzare.

Considerata la rilevanza della questione, stupisce quella che sembra essere una “svista” del Legislatore sfuggita anche al Consiglio di Stato in sede di parere reso sul primo schema di decreto di riforma del CAD (il parere risale a marzo 2016 e il primo schema di decreto a gennaio 2016).

La “svista” riguarda l’art. 13 del CAD la cui formulazione attuale recita:

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

  1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

[…]

Il problema di fondo di questa disposizione è semplice: l’art. 7-bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego), su cui è basato l’impianto della disposizione, risulta abrogato dal 2013.

L’art. 7-bis in questione, che era dedicato, appunto, alla formazione dei dipendenti pubblici, era stato inserito nel testo unico del pubblico impiego dall’art. 4, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed era stato successivamente abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 (che detta norme in materia di reclutamento e di formazione dei funzionari e dei dirigenti pubblici).

In breve, se quanto ricostruito è esatto, il CAD contiene una “disposizione vuota”, priva di effettivo contenuto normativo poiché riferita ad un’ulteriore disposizione che, però, è abrogata.

L’auspicio è che si ponga rimedio attraverso un opportuno coordinamento delle norme riguardanti la formazione informatica dei dipendenti pubblici che costituisce uno snodo fondamentale dell’intero processo di digitalizzazione.

Giuseppe Cammarota