Corte costituzionale, sent. 7 aprile 2017, n. 66: le prestazioni analitiche di autocontrollo possono essere erogate solo dalle farmacie, con esclusione degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita

07.04.2017

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, co. 2, della legge reg. Piemonte n. 11/2016, perché autorizza gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita a utilizzare apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale. Questa previsione è in contrasto con il principio fondamentale stabilito in materia dalla normativa statale, che riserva l’impiego di tali apparecchi alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

La sentenza in commento riguarda l’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11/2016, che, introducendo il comma 3-bis dell’art. 10 della legge reg. Piemonte n. 21/1991, consente l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale da parte degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita. Viceversa, l’art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 153/2009 non riconosce nessuna facoltà agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in materia di prestazioni analitiche di prima istanza, tra cui rientrano quelle contemplate dalla normativa regionale.

Come chiarisce la Consulta, tale esclusione, disposta dalla normativa statale, deve considerarsi un principio fondamentale in materia di tutela della salute, poiché finalizzato a garantire in tutto il territorio un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi erogati dalle farmacie. Il contrasto della previsione regionale con il citato criterio fondamentale determina la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e la sua conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale.

a cura di Giuliano Sereno


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