Tar Piemonte, sez. I, sent. 16 marzo 2017, n. 382, sulla competenza esclusiva dell’AIFA a valutare l’equivalenza terapeutica dei farmaci.

16.03.2017

Ai sensi dell’art. 15, comma 11-ter, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, introdotto dall’art. 13-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, le Regioni non possono sovrapporsi alla competenza statale in tema di equivalenza terapeutica demandata all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia farmaceutica sul territorio nazionale.

La scelta del principio attivo da somministrare al paziente spetta al medico e può essere limitata dalla Regione per finalità di risparmio della spesa farmaceutica solo qualora risulti l’equivalenza terapeutica tra i diversi farmaci determinata dall’AIFA.

a cura di Carmela Salerno


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