Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14

09.03.2017

Nella seduta del Consiglio di Ministri del 10 febbraio scorso, è stato approvato un decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2017. Il provvedimento intende rafforzare gli strumenti di cui dispongono gli enti territoriali per promuovere la vivibilità dei contesti nei quali operano. Avendo questo come obiettivo, il pacchetto di misure pone una particolare enfasi sulla necessità di aprire ampi spazi di collaborazione tra i vari livelli di governo al fine di tessere il dialogo tra i diversi soggetti che concorrono a soddisfare la domanda di sicurezza dei cittadini e favorire il perseguimento di iniziative congiunte. Il testo, infatti, richiama l’art. 118, terzo comma della Costituzione, che affida alla legge statale la possibilità di prevedere forme di coordinamento tra Stato e Regioni anche in materia di ordine pubblico e sicurezza. Inoltre, il decreto specifica che per sicurezza integrata si intende un sistema organico e coerente di interventi realizzati dai soggetti istituzionali preposti, ognuno secondo le proprie responsabilità e competenze. Centrale è poi la nozione di sicurezza urbana. Il provvedimento precisa che la sicurezza urbana è un bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città. E’ per tale motivo che essa non può essere garantita con le sole misure punitive, messe in atto dalle forze di polizia, ma con un insieme di attività costruttive e propositive che coinvolgono anche l’apparato amministrativo, chiamato a realizzare i più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile della comunità. Le linee generali delle politiche per la sicurezza integrata sono adottate con accordo siglato in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’Interno.

Nell’ambito delle predette linee generali, lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi, individuando modalità e strumenti di monitoraggio dell’attuazione degli stessi. Sulla base degli accordi stipulati, Regioni e Province autonome possono adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Un ulteriore meccanismo di raccordo tra i vari livelli di governo è rappresentato dai patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco allo scopo di prevenire fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e promuovere il rispetto della legalità e del decoro urbano. Inoltre, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano, alle cui riunioni partecipano i Sindaci dei comuni interessati ed eventualmente soggetti pubblici o privati che operano sul territorio.

Tra le principali novità del decreto vi sono le modifiche apportate agli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. A ciò si aggiunga che, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, il sindaco può disporre, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Infine, il comma 4-bis dell’art. 54 del Tuel è sostituito ampliando le finalità che possono indurre il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ad adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti. Tali atti sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, l’abusivismo, anche inteso come illecita occupazione di spazi pubblici, e di fenomeni violenti.

Il capo II del decreto contiene disposizioni concernenti specifici ambiti di intervento. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da cento a trecento euro e l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi. I proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. L’ordine di allontanamento cessa di produrre effetti trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto. Tuttavia, in caso di reiterazione della condotta, il questore può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree interessate. La durata del divieto di accesso non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni se il responsabile è un soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Infine, sono previste misure specifiche contro le occupazioni arbitrarie di immobili e misure di polizia per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi. In particolare, il questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (per la durata da uno a cinque anni) nei suddetti locali o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali medesimi. Nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni, oltre al divieto di accesso, il questore può comminare, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti sanzioni: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente e obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata, obbligo di soggiorno nel comune di residenza, obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scola

a cura di Simona Sannino