Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2510 del 31/01/2017

05.03.2017

Pubblico Impiego: applicazione dei meccanismi di spoils system agli incarichi dirigenziali – Legittimità della revoca automatica di incarico dirigenziale presso la Regione Calabria

La legittimità sull’applicazione dei meccanismi di spoils system agli incarichi dirigenziali viene disciplinata all’interno della legislazione statale all’articolo 19 co. 3 e 8 del d.lgs. 165/2001, che ne prevede l’applicazione ai soli incarichi di vertice.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha preliminarmente analizzato la struttura amministrativa della Regione Calabria e la legge Regionale che ne disciplina l’articolazione organica. La legge regionale n. 7, del 13 maggio 1996, prevede, ai sensi degli articoli 2 e 3, che la struttura sia divisa in dipartimenti – a loro volta suddivisi in settori, servizi e uffici – considerati organizzazioni di vertice, presieduti da un dirigente generale, nominato, secondo l’art. 25, con delibera della Giunta Regionale, la quale conferisce l’incarico con contratto di diritto privato, revocabile di diritto, stante l’art. 10 della legge regionale n. 31 del 2002, entro sessanta giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.

Il dirigente generale posto a capo di un dipartimento viene incaricato, secondo l’articolo 28 co.2, lettera a e b, della l. reg. 7/1996, di ampie funzioni: coordinamento e direzione del dipartimento;  assicurazione dell’omogeneità dell’azione amministrativa e conseguente supporto agli organi politici di indirizzo; controfirma degli atti derivati dagli organi politici e adozione di atti su disposizione dei medesimi.

La Corte di Cassazione, in materia di spoils system, ha considerato l’orientamento del Giudice delle Leggi, pronunciatosi- nella sentenza 233/ 2006 e poi 304/2010- sulla legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 ed affermandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui  prevedeva l’applicazione dei suddetti meccanismi a figure dirigenziali non apicali.

Tale principio, ribadito nella sent. n. 124/2011, riguarda tutti gli incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di compiti di mera gestione, ovvero di “esecuzione dell’indirizzo politico”.
Viceversa, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 304/2010, lo spoils system riguarda direttamente le posizioni dirigenziali apicali, che abbiano ruolo di supporto all’organo politico nello svolgimento di funzioni di indirizzo politico- amministrativo.

Alla luce del quadro legislativo e giurisprudenziale richiamato, la Corte di Cassazione evince, sotto il profilo funzionale ed organizzativo, che nel caso in esame il dirigente generale si debba considerare direttamente sottoposto ai vertici politici, in quanto incaricato di funzione dirigenziale di direzione di dipartimento rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, riconoscendo dunque la legittimità dell’applicazione dei meccanismi di spoils system.

Cass.Sez.Lav.n.2510 del 2017

 

a cura di Federica Zaccarelli


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