L’ammissibilità del rinvio in Commissione di proposte di legge calendarizzate da gruppi di opposizione

13.02.2017

a cura di Piero Gambale

Nella seduta della Giunta per il Regolamento del 2 novembre 2016, la Presidenza ha esaminato il tema dell’ammissibilità di strumenti procedurali, quali la richiesta di rinvio in Commissione, quando attivati dalla maggioranza in presenza di provvedimenti calendarizzati nell’ambito della quota di tempo o di argomenti riservata ai gruppi di opposizione. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio in Commissione era stata avanzata ed approvata nella seduta del 19 luglio.

Si tratta di questione non nuova – come ricordato dall’On. Pisicchio (Gruppo Misto), al quale la Presidenza ha demandato l’approfondimento della questione – essendosi posta già all’indomani della nuova disciplina regolamentare introdotta nel 1997 e sulla quale la stessa Giunta per il Regolamento si è soffermata nella seduta del 24 settembre 1998. In quest’ultima, come in altre successive pronunce della Giunta, si è convenuto che “non è possibile desumere in via interpretativa la statuizione di un regime speciale per l’esame dei progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori nell’ambito della quota di tempi e argomenti riservata alle opposizioni”, rappresentando un “necessario e ineliminabile elemento di flessibilità che in talune circostanze consente di pervenire a soluzioni anche condivise” (Pres. Camera, 1998). La possibile definizione di un regime speciale richiederebbe una espressa modifica regolamentare, come si ricava proprio dalle recenti proposte di riforma del Regolamento della Camera e, in particolare dall’articolo 41, nel quale si prevede espressamente l’inammissibilità in Assemblea di una serie di strumenti procedurali (richiesta di inversione odg, rinvio in Commissione o rinvio dell’esame) salvo il consenso dei Gruppi interessati.

Ciò premesso, il relatore, On. Pisicchio, avanza due possibili ipotesi interpretative al fine di rafforzare le garanzie delle opposizioni (citando al riguardo già un precedente adottato nel 2000 con riferimento al caso in cui l’abbinamento di progetti di legge identici o su materia identica a quelli presentati dalle opposizioni vanifichi l’esame di queste ultime): nel primo caso, si potrebbe prevedere di fissare un termine di durata della nuova fase referente, individuato dalla stessa Commissione, nel momento in cui venga avanzata la proposta di rinvio e che comunque non sia superiore a due mesi; nel secondo caso, si potrebbe anticipare in via sperimentale, attraverso l’adozione di un parere da parte della Giunta per il Regolamento, la c.d. iscrizione fuori quota degli argomenti dell’opposizione rinviati in Commissione (prevista nella riforma del Regolamento). In quest’ultimo caso, il Presidente dispone l’iscrizione al di fuori dei criteri ordinari previsti dal Regolamento.

La Presidenza osserva come sia possibile anche una ulteriore ipotesi, derivante in definitiva dalla combinazione delle due soluzioni proposte.

p.gambale