Corte cost., sent. n. 251 del 2016 – Riforma del lavoro pubblico e della dirigenza e rispetto del principio di leale collaborazione

31.01.2017

La Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale su diverse disposizioni della legge n. 124 del 2015. Limitatamente ai temi del lavoro pubblico e dirigenza pubblica le questioni di legittimità costituzionale hanno avuto ad oggetto l’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, sul tema della dirigenza pubblica e dell’art. 16, commi 1 e 4; dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t, per la materia del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; in riferimento agli art. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 Cost., . Per la Regione, le disposizioni impugnate andrebbero ad invadere ambiti di competenza legislativa regionale residuale (organizzazione amministrativa regionale,) o concorrente (coordinamento della finanza pubblica). Inoltre l’adozione dei decreti legislativi delegati avrebbe una insufficiente forma di raccordo con le Regioni (il solo parere in Conferenza unificata), che andrebbe a ledere il principio di leale collaborazione.

Per la parte di interesse del lavoro pubblico e dirigenza pubblica, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

– l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124  (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Corte Costituzionale ha stabilito che, in riferimento ad un intervento legislativo di riforma volto a vario titolo ad incidere sulla «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  effettuare una valutazione  sulla prevalenza di una materia su tutte le altre può rivelarsi impossibile, con riguardo al quadro delle competenze normative di Stato e Regioni. Occorre dunque valutare se vi sia stata un’adeguata applicazione del principio di leale collaborazione quale strumento di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L’obiettivo della Consulta “è contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle stesse (competenze statali) con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie”.

Il sistema delle conferenze rappresenta “il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale” sicché l’intesa in sede di Conferenza unificata è lo strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie. Sul piano procedurale occorre dunque prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative, comunque nel limite della ragionevolezza, tale da non bloccare l’intervento legislativo statale in caso di mancato accordo.

Le disposizioni impugnate, concernenti la delega in tema di dirigenza pubblica e lavoro pubblico, incidono sia su ambiti di competenza del legislatore statale – in materia di «ordinamento civile», nella parte in cui attengono a profili inerenti al trattamento economico o al regime di responsabilità o a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato; sia su ambiti di competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi e i criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al lavoro pubblico regionale.

La Corte Costituzionale ha stabilito dunque che “il concorso di competenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione dell’ampio disegno di riforma della dirigenza pubblica”  e “di riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” comporta non l’illegittimità  dell’intervento del legislatore statale, “necessario a garantire l’esigenza di unitarietà sottesa alla riforma”, ma deve “muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie”. Inoltre, “poiché le disposizioni impugnate toccano sfere di competenza esclusivamente statali e regionali, il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione deve essere individuato nella Conferenza Stato-Regioni”.

 

a cura di Daniela Bolognino e Federica Zaccarelli