Corte cost., sent. n. 245 del 2016 in materia di trasporti pubblici

16.01.2017

Con la sentenza n. 245/2016, depositata il 22 novembre 2016, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità degli artt. 9 (rubricato “Ambito Territoriale Ottimale regionale per il trasporto pubblico regionale e locale”), comma 1, e 14 (“Affidamento del servizio”), comma 1, della legge della Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), sollevata con ordinanza del 21 gennaio 2016 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione, dichiarandone l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

Il rimettente aveva contestato la legittimità costituzionale di tali disposizioni nella parte in cui, rispettivamente, fanno coincidere con l’intero territorio ligure l’Ambito Territoriale Ottimale per il trasporto pubblico regionale e locale e stabiliscono che l’affidamento del relativo servizio avvenga in un unico lotto.

In particolare, secondo quanto osservato dal Tar Liguria, la norma statale di riferimento, ovvero l’art. 3bis decreto-legge 3 agosto 2011 n. 138, impone una riserva di amministrazione alle Regioni, visto che l’utilizzo di espressioni quali «motivando la scelta» e la previsione di una complessa istruttoria escludono la possibilità che la definizione dell’ambito territoriale ottimale e la scelta di affidare il servizio in un unico lotto possa avvenire per legge.

In punto di rilevanza, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva inoltre ritenuto infondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire per mancanza di presentazione della domanda di partecipazione e per difetto di lesività delle clausole delle ricorrenti (tutte gestori di servizi di trasporto pubblico locale in ambito provinciale o sub-provinciale), perché, da un lato, “nessuna domanda di partecipazione alla gara necessitava ai fini dell’ammissibilità del ricorso, una volta   accertato (…) che le ricorrenti sono operatori del settore” e, dall’altro, la previsione di un  unico lotto di ampiezza coincidente  con  l’intero  territorio  regionale sarebbe “immediatamente lesiva delle posizioni  soggettive  delle  ricorrenti”.

Con la sentenza in epigrafe, la Consulta ha ritenuto «implausibile» suddetta motivazione, e dichiarato le questioni di legittimità costituzionale inammissibili per difetto di rilevanza, non sussistendo la legittimazione a ricorrere delle imprese che non hanno partecipato alla gara, principio peraltro chiaramente espresso dalla stessa giurisprudenza amministrativa.

Tuttavia, come rilevato incidentalmente dalla Corte stessa, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 19, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale», che ha integralmente sostituito gli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 33 del 2013 a decorrere dal 12 agosto 2016.

In particolare, il novellato art. 14, comma 4, prevede che “gli enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalità non discriminatorie”, eliminando il lotto unico.

Le nuove disposizioni non prevedono più, per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, un bacino ottimale su scala regionale, bensì quattro ambiti territoriali omogenei coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona.

Nelle more della decisione della Corte, dunque, è stata la stessa Regione a modificare la propria legge in senso maggiormente conforme alla normativa nazionale e, in primis, alla Costituzione.

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a cura di Tamara Favaro