Corte cost., sent. n. 251 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali di interesse economico generale

14.01.2017

Con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni contenute nella Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. legge Madia di riforma della PA), a seguito della questione di legittimità costituzionale promossa dalla regione Veneto.

 

In particolare, tra gli articoli dichiarati incostituzionali, vi sono l’articolo 18 lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1 a 7 in materia di società partecipate, e l’articolo 19 lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), avente ad oggetto i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tali disposizioni sono costituzionalmente illegittime nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevedono “che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata”.

 

Ad avviso della Consulta, infatti, il Governo deve dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella Legge delega solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali attraverso lo strumento dell’intesa – che, secondo la giurisprudenza della Corte dalla stessa richiamata, meglio incarna il principio di leale collaborazione – nell’ambito della Conferenza unificata, indicata come la sede più idonea a consentire l’integrazione delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, considerando lo “stretto intreccio tra materie e competenze”, statali e regionali, che emerge dalla lettura di suddette previsioni.

 

Tuttavia, “le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”. La Corte ha quindi circoscritto la pronuncia di illegittimità solo alle disposizioni della legge delega, prevedendo espressamente che l’incostituzionalità dei decreti legislativi adottati sulla base della stessa è meramente eventuale e comunque sanabile dal Governo attraverso l’adozione di misure correttive che assicurino il principio di leale collaborazione.

 

Ciò ha inciso in maniera diversa sulle conseguenze immediatamente derivanti dalla sentenza in parola: mentre il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, ovvero il D.Lgs. 175/2016, rimane efficace e prescrittivo, in quanto già in vigore dal 23 settembre 2016, invece il TU sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (il cui schema definitivo di decreto attuativo era stato approvato nel CDM del 24 novembre) è stato ritirato dal Governo all’indomani della pronuncia di illegittimità costituzionale ed è dunque decaduto.

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a cura di Tamara Favaro