Non contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost. la norma regionale che proroga, rispetto al termine fissato dal legislatore statale, la possibilità, per le strutture sanitarie non ospedaliere e non ambulatoriali in regime di accreditamento provvisorio, di erogare prestazioni in esecuzione di “Progetti Obiettivo”.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1, recante “Proroga termini e altre disposizioni urgenti”, il quale prevede la possibilità, per le strutture sanitarie, non ospedaliere né ambulatoriali, erogatrici di prestazioni socio-sanitarie in esecuzione di “Progetti Obiettivo” approvati ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre 2015.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva promosso l’impugnativa della disposizione regionale, rilevandone il contrasto con l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, secondo cui, ove non fosse intervenuto l’accreditamento definitivo della struttura, l’erogazione delle prestazioni sarebbe dovuta cessare entro il 31 ottobre 2014.
In proposito, la giurisprudenza costituzionale si era già ripetutamente espressa nel senso di ritenere che il termine finale previsto dalla legislazione statale, per il passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo, costituisce principio fondamentale della materia che le Regioni sono tenute a rispettare (ex multis, sentenze n. 292 e n. 260 del 2012).
La stessa Corte costituzionale, con riferimento ad analoga, precedente disposizione regionale (l’art. 35 della legge della Regione Abruzzo 30 aprile 2009, n. 6), aveva ritenuto non illegittima la proroga dell’accreditamento provvisorio, in quanto rientrante nel limite temporale previsto dal citato art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006.
Nella specie, tuttavia, la Consulta ha ravvisato l’esistenza di una situazione eccezionale, tale da consentire di superare il termine generale disposto dal legislatore statale.
La norma impugnata infatti, limita la proroga alle sole strutture che erogano prestazioni inserite in “Progetti Obiettivo”, per le quali lo Stato, in accordo con le Regioni e le Province autonome, ha espresso una valutazione di priorità e indispensabilità, trattandosi, essenzialmente, di prestazioni concernenti le cure palliative e l’assistenza domiciliare specialistica a ciò necessaria.
Le peculiari caratteristiche di tali prestazioni giustificano dunque, alla luce del principio di ragionevolezza, la deroga stabilita dal legislatore regionale.
Secondo l’avviso della Corte, inoltre, anche sotto il profilo della ragionevole delimitazione temporale della proroga, la disposizione impugnata rispetta le condizioni di temporaneità stabilite dalla giurisprudenza, posto che il legislatore ha prorogato di un solo anno e due mesi il termine fissato dal legislatore statale.