Servizi pubblici locali: adottato lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale

10.05.2016

Sulla base dei criteri imposti dall’art.19 della legge delega del 7 agosto 2015 n. 124, recante le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetta legge Madia), è stato adottato lo schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale.
L’obiettivo del decreto è promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Il titolo I contiene l’ambito di applicazione, i rapporti con le discipline di settore e i principi generali. I “servizi pubblici locali di interesse economico generale” o “servizi di interesse economico generale di ambito locale” sono definiti come i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Una specifica definizione è fornita per i servizi a rete, organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti alla regolazione a opera di un’autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei rifiuti.
Il titolo II disciplina l’assunzione e gestione del servizio. Lo schema di decreto qualifica come funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l’individuazione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Si specifica che l’individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, diversi da quelli già previsti dalla legge, è effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall’amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio.
Il titolo III contiene la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali. È stabilito che, fatto salvo quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata, per favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l’accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali, a tutti i soggetti legittimati all’erogazione del relativo servizio. Tuttavia, gli enti competenti all’organizzazione del servizio possono stabilirne, per ragioni di efficienza, o, comunque, in funzione del maggior beneficio per gli utenti, la gestione unitaria.
Il titolo IV prevede le norme sull’organizzazione e allocazione dei poteri di regolazione, vigilanza e controllo, inclusa la disciplina delle competenze delle autorità indipendenti. Il decreto affida alle autorità indipendenti di regolazione settoriale, ovvero, ove non sia presente un’autorità indipendente di settore, dall’Autorità nazionale anticorruzione, la predisposizione degli schemi di bandi di gara e contratti tipo. Sono, inoltre, attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, rinominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), poteri di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e ampliate le competenze dell’Autorità dei trasporti.
Il titolo V disciplina il contratto di servizio, tariffe, trasparenza e tutela dei consumatori, il titolo vi gli incentivi e premialità e, infine, il titolo vii contiene le disposizioni transitorie e finali.
Il testo dello schema di decreto è reperibile al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Dlgs_Servizi_pubblici_locali_1.pdf

Livia Lorenzoni