Corte costituzionale, sent. 13 aprile 2016, n. 84: rientrano nella discrezionalità del legislatore il bilanciamento tra la tutela degli embrioni e l’interesse alla ricerca scientifica sui medesimi e la conseguente fissazione dei limiti a quest’ultima

13.04.2016

Il divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale non finalizzata alla tutela degli embrioni, sancito dall’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”), non viola gli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, co. 1, Cost. Spetta infatti al legislatore l’individuazione dei limiti alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni, all’esito di un’adeguata ponderazione tra le esigenze di protezione degli embrioni stessi e le istanze sottese alla ricerca scientifica in quest’ambito.

La sentenza de qua ha ad oggetto due questioni di legittimità costituzionale. La prima riguarda l’art. 6, co. 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che vieta la revoca del consenso al trattamento di PMA dopo la fecondazione dell’ovocita. Tale q.l.c. è dichiarata dalla Corte costituzionale inammissibile per il carattere meramente ipotetico, e non attuale, della sua rilevanza. La ricorrente nel giudizio principale, infatti, dopo un iniziale rifiuto di sottoporsi all’impianto di un embrione prodotto con le tecniche di PMA, ha in seguito comunque acconsentito al trasferimento in utero dell’embrione citato.

La seconda q.l.c. concerne il presunto contrasto dei primi tre commi dell’art. 13 della legge n. 40 del 2004 con gli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, co. 1, Cost. Secondo il giudice remittente il divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale non finalizzata alla tutela degli embrioni, ivi stabilito, realizzerebbe un irragionevole bilanciamento tra il diritto alla vita degli embrioni e il diritto alla ricerca scientifica.

Anche tale questione è dichiarata inammissibile, nella misura in cui richiede alla Consulta di effettuare una ponderazione degli interessi in gioco, riservato invece al legislatore. Come evidenzia il Giudice delle leggi, a fronte di «quella che qualcuno ha definito “una scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le esigenze della ricerca scientifica – una scelta […] così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale».

a cura di Giuliano Sereno


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