In che misura un emendamento può essere “riformulato” dalla Presidenza d’Assemblea?

12.02.2016

a cura di Piero Gambale

 

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 24 marzo 2015, durante il seguito della discussione della proposta di legge recante Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Ferranti ed altri: A.C. 2150-A e delle abbinate proposte di legge – A.C. 1174-1528-2767), la Presidenza evidenzia che l’emendamento a firma Colletti 1.82 è stato depositato dal presentatore in una formulazione che ricomprendeva anche una parte consequenziale volta a modificare gli articoli 3, 5 e 6 del provvedimento.

La Presidenza, pur comprendendo le intenzioni del presentatore, ha ritenuto, al fine di garantire il rispetto delle regole in materia di ordine di votazione di cui all’articolo 87, comma 3, del Regolamento, e in assenza di un nesso di consequenzialità oggettivo, di suddividere l’originaria proposta emendativa in una serie di emendamenti, riferiti ciascuno ai diversi articoli del testo del provvedimento.

p.gambale