Sulla decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 119).

28.01.2016

A cura di Filippo Lacava

Nella pronuncia in esame il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello proposto avverso la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, n. 4409/2015, si colloca nel solco della giurisprudenza prevalente in materia di decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica.
Nel caso in esame, la società ricorrente, già prima di ricevere la comunicazione formale che l’aveva resa edotta dell’esito della procedura ad evidenza pubblica, aveva chiesto alla stazione appaltante di intervenire in autotutela, rimuovendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Essendo trascorsi oltre 30 giorni tra l’istanza inoltrata per procedere in autotutela e la notificazione del ricorso introduttivo innanzi al TAR partenopeo, il giudice di prime cure ne aveva dichiarato l’irricevibilità.
La V sezione del Consiglio di Stato ha confermato la citata pronuncia, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che ritiene di far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione a partire dal momento in cui il soggetto ne ha avuto piena conoscenza, a prescindere dalle concrete modalità utilizzate dall’Amministrazione per renderlo noto.
Su quest’aspetto va richiamata la disposizione dell’art. 120, comma 5, c.p.a., dedicato proprio alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, a mente del quale “per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto…”.

Dunque, secondo l’orientamento al quale la V sezione ha aderito, confermato da numerose statuizioni, si ritiene che, sulla scorta del citato art. 120, comma 5, c.p.a., il termine per proporre l’impugnazione debba considerarsi decorrente dal momento in cui il concorrente ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico abbia avuto contezza dei provvedimenti astrattamente lesivi della propria posizione, a prescindere dall’eventuale ricezione della comunicazione enunciata nell’art. 79 D.Lgs. 163/2006.

La giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ritiene, infatti, che “la piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di esclusione implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79, co. 5, del codice dei contratti pubblici. Merita, infatti, condivisione l’indirizzo ermeneutico alla stregua del quale l’art. 120 co. 5 c.p.a., non prevedendo forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita, come accaduto nel caso di specie, con forme diverse di quelle dell’art. 79 cit (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204; sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; V, 6284 del 27 dicembre 2013)”. Nello stesso senso, ex plurimis, anche Cons. di Stato, Sez. III, 30 ottobre 2015, n. 4982 e Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6156.

Anche nel caso in esame il Consiglio di Stato ha applicato i principi dianzi richiamati, in considerazione della piena conoscenza già acquisita del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come risultante dal contenuto dell’istanza volta a provocare l’intervento in autotutela della stazione appaltante, quest’ultima inoltrata più di trenta giorni prima della notificazione del gravame. Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto proporre il ricorso entro il predetto termine decadenziale, decorrente dal giorno della presentazione dell’istanza e non da quello della ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante.

f.lacava