Corte costituzionale, sent. 7 ottobre-11 novembre 2015, n. 227, in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nelle Regioni in piano di rientro

11.11.2015

Violano gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., le norme di legge regionale in materia di cessione e decadenza delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti di strutture sanitarie, in quanto interferenti con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22, in quanto recano nuove norme in materia di cessione delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti di strutture sanitarie, nonché di decadenza dalle predette autorizzazioni.

La Corte ha ritenuto, infatti, le disposizioni impugnate idonee a compromettere, o a restringere significativamente, l’applicabilità di eventuali regimi diversi e più stringenti, come quello che il Commissario ad acta dichiara di avere elaborato in adempimento dell’incarico ricevuto per l’attuazione del piano di rientro e che è destinato ad essere sottoposto al procedimento di formazione delle leggi regionali.

Di qui la violazione degli artt. 117, comma terzo, e 120 Cost., in quanto l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute, in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario, incontra limiti imposti dalle esigenze della finanza pubblica al fine di contenere i disavanzi del settore sanitario.

In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei relativi debiti.

Tali accordi assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall’altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure con essi incompatibili.

Qualora si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost. il Governo può nominare un commissario ad acta , le cui funzioni, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza.

a cura di Gianluca Cosmelli


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