Corte costituzionale, sent. 21 ottobre-11 novembre 2015, n. 229, in materia di procreazione medicalmente assistita

11.11.2015

Violano gli artt. 3 e 32 cost. le norme in materia di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui contemplano come ipotesi di reato la selezione degli embrioni anche in caso di gravi patologie geneticamente trasmissibili

È costituzionalmente illegittimo l’art. 13, commi 3, lett. b ), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui contempla, come ipotesi di reato, la condotta di selezione degli embrioni, anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lett. b ), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche.

La Corte, infatti, con la recente sent. n. 96/2015, ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della medesima legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche.

Pertanto, quanto è divenuto lecito per effetto di tale pronuncia, non può, per il principio di non contraddizione, essere ulteriormente attratto nella sfera del penalmente rilevante.

Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. ed all’art. 8 CEDU, dell’art. 14, commi 1 e 6, della stessa n. 40/2004, il quale vieta, sanzionandola penalmente, la condotta di «soppressione degli embrioni», anche in relazione agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica.

Secondo l’avviso della Corte, infatti, la malformazione da cui tali embrioni sono affetti non ne giustifica, in ogni caso, un trattamento deteriore rispetto agli embrioni sani creati nel rispetto delle condizioni di legge, prospettandosi, nei medesimi termini, l’esigenza di tutelarne la dignità.

a cura di Gianluca Cosmelli


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