Sentenza Corte di Giustizia del 4 giugno 2015, causa C-5/14, KLE c. Hauptzollamt Osnabruck, tassazione prodotti energetici

27.10.2015

Sentenza Corte di Giustizia del 4 giugno 2015, causa C-5/14, KLE c. Hauptzollamt Osnabruck, tassazione prodotti energetici (a cura di Allegra Canepa)

La Corte di Giustizia nel caso in questione si è pronunciata su una domanda pregiudiziale relativa alla direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici (art. 14 ed alla direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale sulle accise (art.1).

La domanda ha avuto origine da una controversia fra la società tedesca KLE e l’Hauptzollamt relativa alla tassazione sul combustibile nucleare utilizzato nella centrale di Emsland. Nello specifico la KLE riteneva che le direttive 2008/118/CE e 2003/96/CE autorizzassero la tassazione dell’elettricità quale prodotto finale e non il prelievo simultaneo di accise sulle fonti di energia consumate ai fini di produzione dell’elettricità. Secondo l’Hauptzollamt invece la direttiva 2008/118/CE riguarderebbe solo la circolazione tra gli Stati membri di prodotti assoggettati ad accisa e la direttiva 2003/96/CE non conterrebbe norme applicabili al combustibile nucleare. Per tali motivi il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento chiedendo alla Corte di pronunciarsi su: 1) se l’art. 267 TFUE autorizzi il giudice di uno Stato membro a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche in presenza di un dubbio di costituzionalità sulla legge nazionale da applicare nel caso di specie e in presenza di un procedimento pendente di valutazione della costituzionalità 2) in subordine alla prima questione se le direttive in questione impediscano l’introduzione di un’imposta nazionale sui combustibili nucleari utilizzati per la produzione commerciale di elettricità.

La Corte ha stabilito in primo luogo che il giudice nazionale può sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale sul diritto dell’Unione anche se è in corso un giudizio di costituzionalità sulla relativa normativa nazionale. Nel merito ha ritenuto che le direttive in questione non ostino all’introduzione di una normativa nazionale che preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

a.canepa