Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 ottobre 2015, n. 4901, sulle conseguenze derivanti dal trasferimento non autorizzato di un poliambulatorio.

26.10.2015

L’art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale del Lazio 3 marzo 2003, n.4, vieta, per un verso, l’esercizio di un’attività sanitaria diversa da quella autorizzata e, per un altro, l’esercizio di un’attività sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio, colpendo entrambe tali infrazioni, oltre che con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, con quella della cessazione dell’attività abusivamente esercitata.

L’esame della formulazione testuale di tali disposizioni impone di ritenere compreso nel loro ambito applicativo il trasferimento, da una sede a un’altra, dell’esercizio di un’attività già autorizzata, senza il preventivo assenso della Regione, vertendosi, anche in questa ipotesi, nella situazione dell’esercizio di attività sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio, che comprende anche l’ubicazione logistica della struttura, in ragione della necessaria verifica dell’idoneità tecnica dei locali dove viene svolta l’attività.

a cura di Carmela Salerno


Scarica documento