IL REQUISITO DELLA PREGRESSA ESPERIENZA NELLA P.A. PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE (nota a sentenza Tar Lazio n. 13121/14)

16.05.2015

All’attenzione del Giudice Amministrativo di primo grado (Tar Lazio) è stata portata la questione in materia di assunzione presso una Pubblica Amministrazione nella qualifica dirigenziale e, in particolare, quella relativa al possesso del requisito della pregressa esperienza svolta presso una P.A. (essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione che abbia compiuto almeno sette anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea).
La sentenza precisa che la nozione di pubblica amministrazione da tenere in considerazione per l’individuazione del soggetto presso il quale è maturato il precedente rapporto di servizio, condizione richiesta per l’ammissione al concorso, è fissata con l’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego — come modificato dall’art. comma 1, della legge 15 luglio 2002 n. 145 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2-quaterdecies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10), per cui non è legittima l’integrazione di tale categoria giuridica sulla base delle nozioni proprie di differenti contesti normativi, quali quelli relative all’applicazione della disciplina posta dal Codice dei Contratti Pubblici.
Il G.A. chiarisce che la nozione di “pubblica amministrazione” a cui si ritiene di dover accedere non può che essere quella disposta dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale individua un elenco “tassativo” di enti da considerare quali pubbliche amministrazioni.
Infatti soltanto ove soccorrano esigenze di dare massima rilevanza ai principi di derivazione comunitaria di libertà di concorrenza e di pubblicità, come avviene in materia di contrattualistica pubblica e procedure per l’individuazione del contraente, è legittima l’estensione del concetto di P.A. facendovi rientrare anche quei soggetti oggi individuati come organismi di diritto pubblico, alla luce della definizione di cui all’art. 1 lett. b) direttiva 92/50 CEE , poi riproposta nell’ordinamento interno con l’ art. 3 del D. Lgs. 136/2006.
Laddove, invece, non si controverte di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di un appalto di lavori e servizi, ma nel più ristretto ambito dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della pubblica amministrazione, appare massima l’esigenza di individuare, sin dall’inizio, condizioni e regole chiare di partecipazione che possono essere realizzate soltanto ancorando il concetto alla nozione di P. A., quale quella tassativa di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego).
Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 97, comma 3 della Costituzione, che ammette l’accesso agli impieghi pubblici senza concorso solo nei tassativi casi stabiliti dalla legge, tanto più nel caso di specie nel quale si controverte in materia di accesso alla P. A. nella qualifica dirigenziale.

a cura di Francesco Guida