Sulla sufficienza di una griglia e delle eventuali motivazioni al fine di ridurre entro un ambito fisiologico la discrezionalità tecnica esercitabile dalla Commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi (Consiglio di Stato, sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698).

30.06.2014

A cura di Daniele Majori

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato, disattendendo il parere di precontenzioso espresso dall’AVCP, ha ritenuto che – per valutare l’idoneità di una griglia prefissata dalla stazione appaltante, allo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla Commissione – non può essere ritenuto adeguato soltanto un sistema “binario”, basato cioè su punteggi 0/1 o, comunque, conseguenti ad accertamenti di inesistenza/esistenza di elementi oggettivamente definiti.

Nella fattispecie, l’Amministrazione aveva indetto una procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (50 punti alla qualità e 50 al prezzo).

In particolare, per la valutazione della qualità, l’art. 5 del capitolato tecnico prevedeva dieci “criteri” (parametri), articolati in sub-criteri, con indicazione dei punteggi attribuibili a ciascuno di questi ultimi (in alcuni casi era previsto un range –campo di variabilità con estensione massima di punteggio da 0 a 4; in altri casi era previsto un punteggio fisso correlato all’esistenza di un elemento nell’offerta).

Per l’attribuzione dei punteggi (all’interno del range fissato per ciascun sottoparametro), l’art. 6.2.2. del disciplinare di gara stabiliva un sistema differenziato, prevedendo che:

– per «quei parametri per i quali la performance da misurare è espressa con un valore numerico, si procederà all’assegnazione dei punteggi attribuibili mediante applicazione di una proporzione matematica …»;

– per «quei parametri per i quali, a giudizio della Commissione, non è applicabile il precedente metodo matematico, si attribuirà un punteggio pesato in funzione dell’importanza del parametro. Si utilizzeranno tre giudizi da attribuire ai singoli sub-criteri oggetto di valutazione; …» (vale a dire: “ottimo”, con attribuzione del 100% del punteggio massimo previsto, “adeguato”, con attribuzione del 50% del punteggio, ed “inadeguato”, con lo 0%, cioè nessun punteggio).

Su richiesta di una delle concorrenti, l’AVCP emetteva il parere di precontenzioso n.11 dell’8 febbraio 2012.

Secondo l’Autorità, la Stazione appaltante, pur specificando i sub-criteri ed il punteggio massimo e minimo da attribuire loro, aveva «mancato di indicare come graduare simili punteggi per i sub-criteri» di cui alle lettere c), d), g) h) ed i) dell’art. 5 del capitolato; e, rilevando (mediante il richiamo delle Linee Guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture, di cui alla determinazione n. 7 in data 24 novembre 2011) come «per ogni criterio o sub-criterio, occorra predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali, qualora sia presente nell’offerta, si farà corrispondere un prefissato valore del coefficiente stabilito tra zero e uno».

Pertanto, l’AVCP concludeva che, nel caso di specie, «la stazione appaltante, in relazione ai sub-criteri precedentemente indicati, ha omesso di predisporre la suddetta griglia e, conseguentemente, la lex specialis ha finito per rimettere alla commissione di gara una competenza che il legislatore attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante».

L’Amministrazione replicava che per detti criteri non era prevista griglia e l’attribuzione dei punteggi sarebbe avvenuta in base all’art. 6.2.2. del disciplinare. Ciò nonostante, l’Autorità confermava il proprio parere.

Quindi, la Stazione appaltante provvedeva ad elaborare una griglia per i predetti criteri, precisando i punteggi da attribuire a ciascuno dei giudizi (come esposto: “ottimo”, “adeguato” e “inadeguato”) previsti dall’art. 6.2.2. del disciplinare, nelle proporzioni altresì ivi stabilite (100, 50 e 0 %).

All’esito della procedura, la concorrente che in precedenza aveva richiesto il parere dell’Autorità, essendo stata nel frattempo esclusa per effetto dell’attribuzione di punteggi inferiori alla soglia minima, impugnava la propria esclusione dinanzi al Tar Calabria – Reggio Calabria, unitamente alla lex specialis e ad alcuni verbali della Commissione di gara.

Tra le altre censure, la ricorrente eccepiva la mancata la predisposizione della necessaria griglia per la valutazione, com’era stato invano segnalato dall’AVCP.

Il Tar, con la sentenza n. 14/2014, dichiarava improcedibile il ricorso, per omessa impugnazione delle ultime determinazioni assunte dalla Commissione di gara in ordine al punteggio assegnato all’offerta della ricorrente.

Quest’ultima proponeva allora appello al Consiglio di Stato, censurando detta pronuncia di improcedibilità e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato – dopo aver statuito che erroneamente il Tar aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso, atteso che il verbale non impugnato risultava strettamente consequenziale e privo di valenza decisionale autonoma rispetto alle precedenti determinazioni impugnate – ha esaminato le censure riproposte dall’appellante.

Nello specifico, la Sezione Terza ha respinto il motivo di ricorso relativo all’asserita insufficienza di alcuni dei criteri di valutazione, per mancata predisposizione di una griglia adeguatamente selettiva, ritenendo eccessivamente limitativa la tesi proposta dall’Autorità nel suindicato parere (e, poi, fatta propria dall’appellante).

Sul punto, la Sezione Terza ha anzitutto osservato che la propria giurisprudenza è ferma nel richiedere – ai fini della legittimità delle valutazioni delle offerte da parte della commissione di gara espresse mediante attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica – un’adeguata articolazione, per specificità dei parametri e limitatezza del range dei punteggi a ciascuno di essi attribuibili, dei criteri di valutazione da parte della lex specialis, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei singoli punteggi attribuiti (cfr., da ultime, Consiglio di Stato, sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5909; 18 ottobre 2013, n. 5060; 4 settembre 2013, n. 4431; 25 febbraio 2013, n. 1169).

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha poi statuito che «[p]er valutare l’idoneità, allo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla Commissione, della griglia prefissata, non può essere ritenuto adeguato (come sembra ritenere l’A.V.C.P.) soltanto un sistema binario, basato cioè su punteggi 0/1, o comunque conseguenti ad accertamenti di inesistenza/esistenza di elementi oggettivamente definiti. La stessa discrezionalità tecnica implica un margine di apprezzamento, sindacabile sotto il profilo della logicità e rispondenza alle regole tecniche ed ai fatti, ma non eliminabile. Quel che deve sussistere è invece una griglia (e delle eventuali motivazioni) che rendano possibile ricondurre l’attribuzione dei punteggi alla griglia, con approssimazione logica accettabile, e quindi sindacabile attraverso le diverse figure dell’eccesso di potere».

La Sezione Terza ha perciò stabilito che, nel caso in esame, i parametri (criteri e sub-criteri di valutazione) appaiono sufficientemente definiti nel contenuto ed a ciascuno di essi è attribuito un range di punteggio limitato (in quanto la massima ampiezza, per quanto concerne i criteri oggetto di censura, va da 0 a 2 punti).

Inoltre – ha sottolineato ancora il Consiglio di Stato – in ogni caso una specifica motivazione dell’attribuzione dei punteggi, sintetica ma puntuale, è stata apposta dalla Commissione nelle schede valutative per ogni criterio e sub-criterio.

she said

Alessandroa.baroni