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T.A.R. Veneto, 22.05.2014, n. 698 – Il parere della soprintendenza sull'autorizzazione paesaggistica, se tardivo non è vincolante

30.05.2014

Sentenza T.A.R. Veneto, 22 maggio 2014, n. 698

BENI CULTURALI E PAESAGGIO – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146, D.LGS. 42/2004 – PARERE DEL SOPRINTENDENTE SULLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI PROGETTATI – DECORSO TERMINE 45 GG. DI CUI ALL’ART. 146, CO. 8, D.LGS. 42/2004 – CONSEGUENZE – IL PARERE SOPRINTENDENTIZIO TARDIVO NON E’ VINCOLANTE – L’AMMINISTRAZIONE HA L’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO VALUTANDO IL PARERE TARDIVO ALLA STREGUA DI ALTRI ATTI ISTRUTTORI SENZA OBBLIGO DI CONFORMARVISI.

Il TAR Veneto aderisce a un’impostazione già emersa in talune pronunce di primo grado (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, n. 252 del 24/01/2014, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, n. 343 del 03/09/2012) alla cui stregua il parere della Soprintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, laddove intervenga dopo la scadenza del termine di 45 gg. dalla ricezione degli atti (prescritto dall’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004), non assume efficacia vincolante ai fini della definizione dell’istanza, sulla quale l’Amministrazione procedente resta comunque obbligata a provvedere.

Alessandroa.baroni


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