Banca d'Italia emana il nuovo regolamento su pubblicità e trasparenza della propria organizzazione ed attività

30.05.2014

La Banca d’Italia, con provvedimento del 25 marzo 2014, pubblicato in G.U. del 10 aprile 2014, al n. 84, ha emanato un regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della stessa Autorità.

Detto provvedimento viene emanato in attuazione dell’art. 1, comma 15, L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione, ed è assicurata attraverso la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nondimeno, la predetta normativa dispone che nei siti web istituzionali delle PA siano pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Orbene, in attuazione di tali obblighi, la Banca d’Italia, con il regolamento segnalato, dapprima individua i documenti, i dati e le informazioni rese pubbliche dalla stessa in ossequio ai principi di trasparenza e buona amministrazione (art. 2, comma primo) e, di poi, i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza, nonché le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico (art. 2, comma secondo) di cui all’art. 5, d. lgs. n. 33/2013.

Con riferimento al primo profilo, si dispone che la Banca d’Italia pubblichi, sul proprio sito istituzionale, gli atti di carattere normativo ed amministrativo generale, la composizione dei propri organi interni, i  dati  relativi  alla consistenza  totale  della  compagine  del  personale, con indicazione delle retribuzioni lorde annue medie dei capi delle strutture, nonché ulteriori dati riguardanti l’efficienza del proprio personale. Viene, altresì, previsto che la Banca d’Italia pubblichi gli estremi dell’atto di nomina, il curriculum vitae ed i compensi annui lordi dei componenti del  Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale.

In ordine al secondo profilo, la Banca d’Italia prevede che il ruolo di Responsabile della trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013 venga rivestito dal Capo del Dipartimento “Risorse umane e  organizzazione”  il quale, in tale ambito, promuove gli indirizzi e  gli  interventi  in  materia,  coordina  le attività  delle  diverse  strutture e  verifica  il  rispetto   delle previsioni dello stesso regolamento.

Sempre sul fronte del personale, è previsto che la Banca d’Italia pubblichi, annualmente, i dati relativi alla consistenza totale del personale, le retribuzione lorda annua media dei capi delle strutture, il tasso annuo medio di assenza complessivo e l’elenco degli incarichi conferiti ovvero autorizzati dalla Banca ai dipendenti ed oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione  pubblica ai sensi della legge anticorruzione, con specifica indicazione della durata dell’incarico e del compenso pattuito. E’ previsto, altresì, l’obbligo di rendere pubblico il codice etico per il personale ed i bandi per il reclutamento dello stesso, nonché i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le graduatorie finali di ciascun concorso e le informazioni relative agli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

In generale, è poi previsto l’obbligo per la Banca d’Italia di pubblicare i dati riguardanti le consulenze esterne (con particolare riferimento agli atti di incarico ed alle relative spese), quelli riguardanti le spese per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 40 mila euro, i contributi a scopo di beneficenza, nonché tutti i dati relativi ai locali (di proprietà ovvero resi in locazione) e le partecipazioni societarie detenute dalla predetta autorità amministrativa.

Infine si prevede che chiunque,  in  caso  di  mancata  pubblicazione  dei  dati  e  delle informazioni  previsti  dal  regolamento,  possa   presentare istanza  di  accesso  civico   alla   Banca   d’Italia, Servizio Organizzazione, che deve riscontrarvi entro trenta giorni. In caso di mancata risposta entro detto termine il  richiedente potrà ricorrere al  Responsabile per la trasparenza, in qualità di  titolare  del  potere  sostitutivo, il quale ha il dovere di provvedere entro quindici giorni.

Il testo del regolamento è consultabile al seguente indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-10&atto.codiceRedazionale=14A02882&elenco30giorni=false

a cura di Antonio Dell'Atti