Linee guida AGCM sui criteri di quantificazione degli importi delle sanzioni

29.05.2014

Al termine di una consultazione pubblica, avviata sulla base di una proposta iniziale[1], l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, anche “AGCM” o “l’’Autorità”), ha definitivamente adottato, in data 22 ottobre 2014, le “Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”.

Il documento dà contezza di come l’Autorità si orienterà – seppure in maniera non automatica, né aritmetica –  nell’irrogazione delle sanzioni per le infrazioni di cui agli articoli 2 e 3 della l. 287/1990, nonché 101 e 102 del TFUE, al fine di garantire trasparenza e prevedibilità al proprio processo decisionale, nell’intento di favorire “un pieno sindacato giurisdizionale sull’operato dell’Istituzione”.

Ai sensi dell’art. 15, l. 287/1990, l’AGCM, tenuto conto della gravità e della durata dell’illecito antitrust, dispone “l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida”. Più precisamente, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida, l’importo base della sanzione viene calcolato moltiplicando una percentuale del valore delle vendite – oggetto diretto o indiretto dell’infrazione – “realizzate dall’impresa nel mercato rilevante nell’ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione” per la gravità e la durata della violazione.

Nei casi di infrazioni più gravi (concernenti, in particolare, fattispecie di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione), al valore delle vendite verrà applicata una percentuale non inferiore al 15%, a prescindere dalle condizioni del mercato ritenuto rilevante. In aggiunta, per le suddette infrazioni, maggiormente gravi, potrà essere applicata una componente incrementale (c. d. ‘entry –  fee’), “tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione”.

Rispetto all’importo base, possono essere calcolate riduzioni o incrementi in ragione, in particolare, dell’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, ciascuna incidente per un valore mai superiore al 15% dell’importo di base (complessivamente gravanti fino ad un massimo di 50%).

Le circostanze aggravanti riguardano il ruolo svolto da un’impresa, sia stato esso “decisivo nella promozione, organizzazione o monitoraggio di una infrazione plurisoggettiva”, o di ostruzione all’attività istruttoria dell’Autorità; inoltre, è prevista un’aggravante (fino al 100% dell’importo base) se le imprese hanno commesso analoga infrazione nei cinque anni antecedenti all’inizio della violazione oggetto di istruttoria.

Le circostanze attenuanti fanno riferimento, soprattutto, alla condotta dell’impresa nell’ambito di un illecito plurisoggettivo (in particolare, se un’impresa abbia svolto un ruolo meramente marginale), alla  collaborazione offerta all’Autorità nello svolgimento dell’istruttoria nonché ai meccanismi ripristinatori del regime concorrenziale precedente alla realizzazione dell’illecito (tra cui l’adozione di adeguati programmi di compliance).

La sanzione può essere aumentata fino al 50% qualora l’impresa responsabile dell’infrazione abbia realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche; per contro, l’importo della sanzione può essere ridotto fino al 50% dell’importo base qualora, nel corso dell’istruttoria, l’impresa fornisca informazioni e documentazione decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell’accertamento.


[1] Provvedimento AGCM n. 24893 del 13 maggio 2014. Rispetto al testo iniziale della Proposta, le modifiche più rilevanti hanno riguardato la riduzione del valore dell’entry fee (previsto originariamente tra il 15% e il 30%) e l’eliminazione dell’aggravante per le imprese, autrici di un illecito antitrust, incaricate di gestire servizi di interesse economico generale.

a cura di Filippo Alberti