Corte costituzionale, sent. 28 marzo 2014, n. 62, che rigetta la q.l.c. della normativa regionale pugliese che esclude la rimborsabilità per il 2013 delle spese di trasporto, di viaggio e di soggiorno, sostenute da cittadini in attesa di trapianto o che abbiano già effettuato un trapianto e dai relativi donatori

28.05.2014

L’art. 12, co. 1, lett. c), della legge reg. Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-sanitaria), che elimina per il 2013 lo stanziamento delle risorse destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che hanno subito un trapianto e per il donatore dell’organo, non viola l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che importino nuove spese ai sensi dell’art. 81, co. 4, Cost. (originaria formulazione).

La sentenza in esame rigetta la q.l.c., sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio, dell’art. 12, co. 1, lett. c), della legge reg. Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-sanitaria), che ha soppresso un capitolo di bilancio riguardante il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che hanno subito un trapianto e per il donatore dell’organo. Tali rimborsi sono previsti dalla legge reg. Puglia 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto).

Secondo il Governo, l’eliminazione dello stanziamento senza la contestuale abrogazione delle norme che prevedono quel rimborso (artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 25/1996) sarebbe in contrasto con l’art. 81, co. 4, Cost. (originaria formulazione), perché avrebbe fatto mancare la copertura finanziaria ad una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi.

La Corte osserva che l’impugnativa statale si fonda su un erroneo presupposto interpretativo: l’art. 2, co. 2, della legge reg. Puglia n. 25/1996 obbliga la Regione ad erogare i citati rimborsi solo nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale. L’eliminazione dello stanziamento per l’anno 2013, previsto dalla norma censurata, non esclude quindi la possibilità di erogazione dei rimborsi negli anni successivi. La q.l.c. va pertanto dichiarata infondata.

a cura di Giuliano Sereno


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