Entrato in funzione il Single Supervisory Mechanism: alla BCE le funzioni di vigilanza per l’area Euro

27.05.2014

Il regolamento (UE) n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013 ha attribuito alla Banca centrale europea specifici compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi membri, nel quadro del c.d. Single Supervisory Mechanism (di seguito, SSM).

I predetti compiti sono stati effettivamente assunti dalla BCE lo scorso 4 novembre 2014.

In particolare, la BCE, con l’assistenza della Banca d’Italia, è responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, così come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014.

Nel richiamato regolamento, poi, sono previste specifiche disposizioni riguardanti tutte le banche in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (c.d. procedimenti comuni).

Nel dettaglio, l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente con sede legale e direzione generale in Italia, deve essere presentata alla Banca d’Italia che, valutata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, propone alla BCE il rilascio dell’autorizzazione. Negli altri casi, la Banca d’Italia respingerà l’istanza. In generale, il procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione segue il diritto nazionale. La revoca, poi, dell’autorizzazione così rilasciata potrà essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della BCE ovvero su proposta della Banca d’Italia; in generale, questa viene comunque disposta dalla BCE restando fermo il potere della Banca d’Italia di proporre al Ministero dell’economia e delle finanze di adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 70 ss. TUB (quali amministrazione straordinaria).

Anche nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio avente sede legale e direzione generale in Italia, l’istanza di autorizzazione va presentata in Banca d’Italia che trasmette la proposta in ordine al rilascio alla BCE la quale decide se vietare l’acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione.

 

Il testo del regolamento (UE) n° 1024/2013 del 15 ottobre 2013 è disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:IT:PDF

a cura di Antonio Dell'Atti